RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 990, C-675/17 6 DICEMBRE 2018 RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI LAUREA/SPECIALIZZAZIONE ITALIA. Uno Stato membro è obbligato a riconoscere i titoli conseguiti contemporaneamente all’estero? Gli artt. 21, 22 e 24 Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Gli artt. 21 e 22 Lett. a non ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. La pregiudiziale sul punto è stata sollevata dal nostro Consiglio di Stato nell’ambito di una lite tra un cittadino italiano, divenuto odontoiatra e medico chirurgo in Austria ed il Ministero della Salute aveva riconosciuto solo il primo titolo . La CGUE con questa sentenza ha affermato che consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno e, dall’altro, non osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni . Ergo i titoli sono entrambi riconoscibili dall’Italia se sono state soddisfatte le condizioni minime di formazione stabilite dal diritto dell’UE sarà il giudice dello Stato in cui si chiede il riconoscimento a vagliare ciò. Sul tema EU C 2003 357. Si noti che la nostra prassi amministrativa in una sentenza della stessa data TAR Lazio 11829/18 ha elencato i casi in cui è consentito ed i criteri per ottenerlo alla luce della più recente prassi interna e normativa nazionale e comunitaria Direttiva 55/2013/UE sulle nuove norme sui tirocini recepita dal d.lgs. n. 15/2016 , mentre i suoi precedenti erano focalizzati sul silenzio inadempimento del Ministero delegato a questo riconoscimento TAR Lazio 11601/18 e Cons. St. 108/18 . EU C 2018 901, C-215/17 14 NOVEMBRE 2018 DIRITTO DI ACCESSO – PRIVACY – STAMPA CONTRATTI COMMERCIALI SIGLATI DALLA BANCA CON PROFESSIONISTI. Una banca od un’impresa d’investimento, detenuta maggioritariamente dallo Stato, è tenuta a rendere pubbliche informazioni commerciali, coperte da segreto e che solo in parte la legge interna riconosce di carattere pubblico? L’art. 1 § .2 lett. C , terzo trattino Direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e l’art. 432 § .2 Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n. 648/2012, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga ad una banca che si è trovata sotto l’influenza dominante di una persona di diritto pubblico di divulgare dati relativi ai contratti per la fornitura di servizi di consulenza, di servizi di avvocati, di servizi di autori di opere dell’ingegno e di altri servizi di natura intellettuale, da essa conclusi nel corso del periodo durante il quale era sottoposta a detta influenza dominante, senza che sia ammessa alcuna eccezione a titolo della preservazione del segreto commerciale di tale banca, e dunque detti articoli non ostano ad una normativa nazionale siffatta. La pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una lite tra una banca, all’epoca dei fatti controllata dallo Stato ed ora privatizzata e l’AGCOM sloveno sul rifiuto della stessa di fornire dati, coperti da segreto commerciale, ad un reporter per un servizio giornalistico. Orbene l’art. 2, punto 2, lett. a – c Direttiva 2013/37/UE c.d. ISP , nel fornire la nozione di organismo pubblico”, detta tre condizioni cumulative soddisfare interessi pubblici senza avere uno scopo commerciale od industriale, controllo maggioritario dello stato ed essere un soggetto dotato di personalità giuridica. La banca, però, non era soggetta agli oneri ostensivi di questi organismi, perché non poteva essere considerata tale la sua attività aveva chiari fini commerciali/industriali. In ogni caso le informazioni de quibus avrebbero dovuto essere già di dominio pubblico e perciò accessibili, in quanto rientravano tra quelle che le finanziarie, per la trasparenza, sono obbligate a divulgare ogni anno. Sul tema EU C 2018 854 e 2017 736 nelle rassegne del 26/10/18 e 6/10/17.