RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 1036, C 667/17 19 DICEMBRE 2018 WELFARE BORSE DI STUDIO IRPEF. Nozione di beneficiario – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale. Il combinato disposto degli artt. 80 e 2 punto 4 Regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall’organismo pubblico incaricato dell’attuazione del progetto selezionato dall’autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con fondi strutturali europei. La pregiudiziale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari nell’ambito di una lite tra la beneficiaria di una borsa di studio finanziata da fondi strutturali, l’AGE ed altri in cui si contestava la liceità dell’assimilazione delle borse di studio al reddito da lavoro ex art. 50 TUIR e quindi l’assoggettamento all’IRPEF. La CGUE ribadisce che lo Stato ha la massima discrezionalità nel disciplinare la normativa tributaria, purchè nel rispetto del diritto dell’UE. Tenuto conto delle peculiarità di detti fondi, essi finanziavano, nella fattispecie, il progetto Master and Back , consistente nell’attribuire borse di studio a studenti post-universitari e a ricercatori, per incrementare la formazione in Sardegna, la cui selezione spettava alla Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro. Non vi è dubbio, perciò, che rientrino nei redditi ex art. 50 TUIR e siano assoggettabili ad Irpef senza che ciò ostacoli il perseguimento dei fini del finanziamento e leda il diritto comunitario. Sul tema EU C 2007 630. Si segnalano anche le altre odierne sull’Italia relative al caso Berlusconi ed alla partecipazione qualificata in Banca Mediolanum, sulla clausola di estensione dell’accordo quadro negli appalti pubblici di servizi e di forniture ad altre amministrazioni aggiudicatrici e sull’assegnazione di concessioni per la gestione dei giochi d’azzardo lotto etc. a quota fissa secondo il modello a concessionario unico EU C 2018 1023, 1034 e 1026 C-219/17, 216/17 e 375/17 . EU C 2018 1019, C-492/17 13 DICEMBRE 2018 ONERE DI PAGARE CANONE TV AIUTI DI STATO. Emittenti radiotelevisive pubbliche – Finanziamento – Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche. L’art. 1, lett. c , Regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE, deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella tedesca, nda di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione europea in forza dell’art. 108 § . 3, TFUE. Gli art. 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2017 597 e 2016 970 nel quotidiano del 22/12/16. Si veda anche EU C 2018 1017, C-298/17 del 13/12/18 sull’obbligo di trasmissione imposto alle imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet.