RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 1016, C-514/17 13 DICEMBRE 2018 MAE - MOTIVO DI NON ESECUZIONE FACOLTATIVA. Reato all’origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione. L’art. 4 punto 6 Decisione quadro 2002/584/GAI ssm , relativa al MAE e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora, come nel procedimento principale, la persona oggetto di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche quando il reato che sta alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, allorché, conformemente a tale diritto, siffatta circostanza non osta a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. I principi sottesi alla fattispecie sono stati già codificati dalle EU C 2009 616 e 2017 503 nella rassegna del 30/6/1. È analoga alla EU C 2018 991, C-558/18 PPU del 6/12/18 una pena accessoria, seppure non menzionata nel MAE, non osta a privare della libertà chi è oggetto dello stesso. EU C 2018 902, C-296/17 14 NOVEMBRE 2018 PROCEDURE D’INSOLVENZA - MISURE DI PUBBLICITÀ - AZIONE REVOCATORIA. Competenze giurisdizionali internazionale ed esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza. L’art. 3 § .1 Regolamento CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2009 83 e 2017 847 nella rassegna del 10/11/17. EU C 2018 853, C-234/17 24 OTTOBRE 2018 EQUO PROCESSO PENALE – RIESAME - NE BIS IN IDEM - PRINCIPI DI EQUIVALENZA, DI EFFETTIVITÀ E DEL DIRITTO DELL’UE. Cooperazione leale - Autonomia procedurale - Legislazione nazionale che prevede un rimedio che consente la ripetizione di procedimenti penali in caso di violazione della Cedu ed obbligo di estenderla anche ai casi di presunta violazione dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'UE – Assenza. Il diritto comunitario, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale di estendere alle violazioni del diritto comunitario, tra cui violazioni del diritto fondamentale garantito dall'art. 50 della Carta di Nizza e l'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra i governi degli Stati della Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in vigore dal 26/3/95, un rimedio di diritto interno per ottenere, solo in caso di violazione della Cedu e/o di uno dei suoi protocolli, il riesame di un procedimento penale conclusosi con una decisione nazionale passato in giudicato. Le richiamate norme corrispondono all’art. 4 protocollo 7 Cedu tutte disciplinano il ne bis in idem . Si precisa che il riesame di una procedura penale ex art. 363 bis del cpp austriaco è previsto solo in caso di sentenza della CEDU che attesti una violazione della Cedu e/o dei suoi protocolli. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono disciplinati dalle EU C 2014 2454,2015 662 e 2016 514 nelle rassegne del 26/8/16 e 9/10/15.