RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 941, C-627/17 22 NOVEMBRE 2018 CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE LITI DI MODESTA ENTITÀ RECUPERO CREDITI NOZIONE DI PARTI. L’interveniente ad adiuvandum straniero è parte di un giudizio instaurato in un altro Stato membro da persone ivi residenti? L’articolo 3 § .1 Regolamento CE n. 861/2007 procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal Regolamento UE n. 517/2013 , deve essere interpretato nel senso che la nozione di parti copre solo l’attore e il convenuto nel procedimento principale. Il combinato di questa norma con l’articolo 2 § .1 deve essere interpretato nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento. Infatti questo Regolamento impone obblighi solo all’attore/ricorrente ed al convenuto/resistente, tanto che i relativi moduli contemplano solo queste due opzioni, perciò il terzo che partecipi al giudizio a qualsiasi titolo nella fattispecie con un intervento ad adiuvandum non è considerato parte. Ergo è lapalissiano che un giudizio, come quello in esame, in cui le parti risiedono nello stesso paese e solo l’interveniente è straniero non sia transfrontaliero e perciò esula dall’ambito di applicazione del Regolamento. Non risultano precedenti specifici. È analoga alla EU C 2018 944, C-695/17 di oggi sulla determinazione della parte convenuta nelle controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito azione revocatoria promossa da curatore fallimentare . EU C 2018 934, C-245/17 22 NOVEMBRE 2018 TUTELA DEL LAVORO DOCENTI SUPPLENTI E DI RUOLO DISCRIMINAZIONE. Normativa nazionale che consente di porre fine ai contratti di lavoro a tempo determinato quando il motivo dell’assunzione viene meno – Docenti assunti per l’anno scolastico – Risoluzione del rapporto di lavoro alla data di conclusione del periodo di lezioni – Organizzazione dell’orario di lavoro. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, per il motivo che le condizioni di necessità e di urgenza alle quali era subordinata la loro assunzione non sono più soddisfatte a tale data, mentre invece permane il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei docenti aventi la qualità di funzionari di ruolo. L’articolo 7 § .2 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente tale cessazione del rapporto di lavoro, quantunque ciò privi questi docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti al relativo anno scolastico, purché percepiscano un’indennità finanziaria a tale titolo. Non vi è stata alcuna discriminazione le differenze di trattamento, anche economico, tra le due categorie di docenti, dovute alla diversa durata del contratto i precari non possono godere di ferie, dell’indennità sostitutiva, non hanno scatti di anzianità etc. od anche tra i docenti a tempo determinato non rientrano nel divieto di discriminazione sancito dall’accordo quadro. Sul tema EU C 2018 390,2016 683 e 680 nelle rassegne dell’8/6/18 e 16/9/16. È analoga all’odierna EU C 2018 936, C-619/17 sulla liceità di non riconoscere un’indennità di fine rapporto ai lavoratori interinali con contratto a tempo determinato. Infine per la CGUE l’attività di assistente genitoriale è colui che, nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’autorità pubblica, accoglie, integra un minore nel proprio nucleo familiare e provvede, continuativamente, al suo sviluppo armonioso ed alla sua educazione esula dall’ambito applicativo della direttiva 2003/88/CE EU C 2018 926 , C-147/17 del 21/11/18 .