RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 912, C-457/17 15 NOVEMBRE 2018 DIRITTO ALLO STUDIO - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - FORMAZIONE ALL’ESTERO. Nozione di istruzione” – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero subordinata al previo superamento in Germania del primo esame di Stato in diritto Erste Juristische Staatsprüfung . L’art. 3 § .1 lett. g Direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero rientra nella nozione di istruzione , ai sensi di tale disposizione, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie concesse e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio, a loro volta rientranti nella medesima nozione di istruzione . Ciò si verifica, in particolare, laddove tali prestazioni finanziarie siano legate alla partecipazione dei potenziali candidati ad un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l’obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo. Inoltre il fatto che dette borse di studio siano destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all’estero ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, ai sensi di tale disposizione. I principi di diritto su cui si basa la fattispecie sono già stati codificati dalla EU C 2017 278 nella rassegna del 14/4/17. EU C 2018 896, C-33/17 13 NOVEMBRE 2018 LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI – TUTELA DEL LAVORO – RESTRIZIONI – MANCANZA DI TUTELE. Servizi nel mercato interno – Distacco di lavoratori per l’esecuzione di lavori di costruzione – Dichiarazione dei lavoratori – Conservazione e traduzione dei fogli paga – Sospensione dei pagamenti – Deposito di una cauzione da parte del destinatario dei servizi – Garanzia di un’eventuale sanzione pecuniaria irrogata al prestatore di servizi. L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le autorità competenti possono imporre a un committente stabilito in tale Stato membro di sospendere i pagamenti alla sua controparte contrattuale stabilita in un altro Stato membro e persino di costituire una cauzione di importo equivalente al compenso per la prestazione non ancora versato, a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere inflitta a detta controparte in caso di accertata violazione del diritto del lavoro del primo Stato membro. Non si possono imporre restrizioni ai diritti, salvo rari, comprovati e tassativi casi per tutelare motivi imperativi salute, difesa, sicurezza ed ordine pubblico etc. .Queste misure adottate dall’Austria eccedono quanto necessario per il conseguimento di fini legittimi quali la tutela dei lavoratori, la lotta contro la frode sociale etc. e la prevenzione degli abusi. Sul tema EU C 2017 335 e 2018 388 nella rassegna del 5/5/17 e nel quotidiano del 5/6/18 EU C 2018 904 e 906, C-18/17 e 342/17 del 14 e 13/11/18, rispettivamente sul distaccamento di lavoratori croati e di stati terzi in Austria tramite l’intermediazione di una ditta italiana e sull’illiceità del divieto di esercitare ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione di urne cinerarie.