RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 871, C-569 E 570/17 6 NOVEMBRE 2018 PREVIDENZA - DIRITTO ALLE FERIE ED ALL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA - EREDITARIETÀ. Rapporto di lavoro - Decesso del lavoratore – Normativa nazionale che impedisce il versamento ai successori del lavoratore di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Carta di Nizza - Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati. Gli artt. 7 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e 31 § 2 Carta di Nizza devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nei procedimenti principali, ai sensi della quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria. Nel caso in cui sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nei procedimenti principali in modo da garantirne la conformità a dette norme dell’UE, il giudice nazionale, investito di una controversia tra il successore di un lavoratore deceduto e l’ex datore di lavoro di detto lavoratore, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che al menzionato successore venga concesso, a carico del suddetto datore di lavoro, il beneficio di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate ai sensi delle citate disposizioni e non godute da tale lavoratore prima del suo decesso. Questo obbligo vige sia se il datore è un privato sia se è un’autorità pubblica. La CGUE rileva come il diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva si basi su due componenti una temporale cessazione del rapporto per un qualsiasi motivo ed impossibilità di goderne per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore ed una finanziaria. Quest’ultima rientra nella retribuzione del dipendente, confluendo nel suo patrimonio e, dopo il suo decesso, nell’asse ereditario è quindi un cespite trasmissibile agli eredi. Sul tema EU C 2018 257 e 872 nel quotidiano del 6 novembre 2018. EU C 2018 734, C-312/17 19 SETTEMBRE 2018 PREVIDENZA E TUTELA DEL LAVORO - PENSIONE ANTICIPATA - DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA DIABILITÀ. Indennità integrativa temporanea versata a favore di ex dipendenti civili delle forze armate alleate in Germania – Cessazione del suo pagamento quando l’interessato soddisfa le condizioni per beneficiare di una pensione anticipata di vecchiaia concessa alle persone disabili, ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica. L’art. 2 § 2 Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, osta alle disposizioni di un contratto collettivo che prevedono la cessazione del pagamento di un’indennità integrativa temporanea concessa al fine di garantire un reddito adeguato ad un lavoratore che ha perso il posto di lavoro e fino al momento in cui egli abbia diritto ad una pensione di vecchiaia ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica, quando detto lavoratore soddisfi le condizioni per beneficiare di una pensione di vecchiaia anticipata per persone con disabilità gravi, ai sensi di tale regime. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 17, 2016 278, 391 e 2012 722 nelle rassegne del 19/01/18 e 22/08/16. È analoga alla EU C 2018 758, C-466/17 del 20/09/18 sulla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici e retributivi, di una docente di Trento passata da precaria a insegnante di ruolo, in cui si è ribadita la compatibilità dell’art. 485 d.lgs. n. 297/94 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999 ed alla EU C 2018 879, C-432/17 del 7/11/18 ai fini del calcolo del quantum della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo parziale rilevano anche i periodi d’anzianità precedenti la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81.