RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZZ. I E III NARODNI LIST D.D. comma CROAZIA E VINCENT DEL CAMPO comma SPAGNA 8 E 6 NOVEMBRE 2018, RIcomma 2782/12 E 25527/13 TUTELA DELLA REPUTAZIONE DIRITTO DI CRONACA CRITICHE AI GIUDICI MOBBING . I giudici sono criticabili e non possono designare come molestatore” chi non è parte in causa. In entrambi i casi la CEDU tratta nuovamente la tutela della reputazione e dell’immagine altrui. Nel primo caso il ricorrente, un editore, pubblicò un j’accuse contro un giudice per ritorsione a seguito di una perquisizione presso la sede del settimanale ordinata dallo stesso per tutelare una collega e per sostegno ad un editore concorrente. L’editore venne condannato per diffamazione per la lesione della professionalità e dignità del giudice. Nell’altro caso una collega del ricorrente agì contro la PA, loro datrice di lavoro, per non averla tutelata dalle presunte molestie sul lavoro e mobbing da parte dello stesso ricorrente. Questo non era parte del giudizio, che può essere promosso esclusivamente contro una PA, ma ciò nonostante fu condannato in solido ad indennizzare la donna, senza però avere avuto la possibilità di difendersi. Violati rispettivamente gli artt. 10 e 8 Cedu. Infatti, nel primo caso, seppure l’editoriale aveva un tono caustico, non vi era ragione alcuna per infliggere una pena sproporzionata allo scopo legittimo che il pezzo voleva raggiungere informare il pubblico sulle condotte discutibili del giudice e dei suoi rapporti con un personaggio controverso in patria. Le critiche, anche se molto dure, erano lecite e non offensive. Inoltre, l’indennizzo cui erano stati condannati il ricorrente e la sua società era pari ad un terzo di quello riconosciuto per la morte illecita di un fratello , eccessivo anche nel caso in cui la reputazione del giudice fosse stata effettivamente lesa. Nell’altra vicenda la Corte afferma che i Giudici non avevano alcun diritto né di nominare, negli atti e nella sentenza finale, il ricorrente né di condannarlo, dato che non era e non poteva essere parte in causa. In questo modo lo hanno stigmatizzato egli ha infatti appreso dalla stampa la sua condanna e non aveva alcuna possibilità di far omettere il suo nome dalla stessa. È, quindi, stata lesa la sua reputazione e la sua immagine, impedendogli ogni difesa del suo buon nome. Sul tema Catalan c. Romania, Radobuljac c. Croazia, Peruzzi c. Italia, Egill Einarsson c. Islanda e Barbulescu c. Romania [GC] nelle rassegna del 12/1/18, 8/7/16, 10/11/17 e nei quotidiani del 30/6/15 e 5/9/17. SEZ. II GESTUR JONSSON E RAGNAR HALLDOR HALL comma ISLANDA 30 OTTOBRE 2018, RICcomma 68273 E 68271/14 TUTELA DELLA PROFESSIONE DIFESA D’UFFICIO RINUNCIA AL MANDATO SANZIONI. La difesa d’ufficio è un dovere ineludibile giusto sanzionare i legali che vi rinunciano. I ricorrenti sono due avvocati designati per la difesa d’ufficio di due imputati in processo penale, alla quale rinunciarono. Lamentano che fu inflitta loro un’ammenda pari a 6.200 € ciascuno per oltraggio alla corte e per aver ritardato la procedura. Vani i ricorsi. La CEDU ha escluso ogni violazione degli artt. 6 e 7 Cedu nulla poena sine lege i due conoscevano perfettamente e potevano prevedere le conseguenze della loro rinuncia al mandato difensivo, che ha comportato rallentamenti per la nomina di nuovi difensori d’ufficio e la cui gravità era tale da giustificare la sanzione inflitta loro, disciplinata dal diritto interno. In linea di massima i processi inaudita altera parte ed in contumacia non ledono l’equo processo, come più volte ricordato e nella fattispecie gli imputati hanno potuto chiedere un riesame alla S.comma che ha rivalutato il loro caso, in fatto ed in diritto, consentendogli anche di escutere testi, confermando la sanzione. Sul tema Moreira Ferreira c. Portogallo numero 2 [GC], Vasiliauskas c. Lituania [GC] del 2015, nelle rassegne del 14/7/18 e 23/10/15 e Sejdovic c. Italia [GC] del 2006. È analoga alle GC Ramos Nunes de Carvalho E Sá c. Portogallo del 6/8/18, in cui la CEDU ha confermato il suo orientamento sulla compatibilità del giudizio disciplinare innanzi al CSM con l’equo processo, ravvisando una violazione dell’art. 6 solo nelle carenze del processo di revisione innanzi alla S.comma mancato controllo giurisdizionale ed udienze inaudita altera parte in questo e nel procedimento disciplinare e Beuze c. Belgio del 9/11/18 sul rispetto dell’equo processo penale nel caso di interrogatorio di polizia del soggetto colpito da MAE, al momento del suo arresto, in assenza di un legale cui aveva espressamente rinunciato.