RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I PROVENZANO comma ITALIA 25 OTTOBRE 2018, RIcomma 55080/13 REGIME DEL 41-BIS - CURE AL DETENUTO MALATO - TORTURA. Il solo prolungamento del 41-bis, dopo l’aggravarsi della malattia, è un trattamento degradante. Il noto boss, deceduto nel 2016, era stato condannato, per vari reati di mafia, all’ergastolo in regime di 41- bis . Lamentava di aver subito un trattamento inumano, degradante perché fu mantenuto in tale regime carcerario speciale, malgrado la grave malattia, peggiorata dal 2013 e di aver ricevuto cure inappropriate nel carcere in cui era ristretto Parma e nell’unità penitenziaria dell’Ospedale civile San Paolo di Milano. La CEDU ritiene che la detenzione è compatibile con la malattia, seppure grave anche data l’età avanzata le esigenze pratiche della prigionia, la salute ed il benessere del ricorrente sono state adeguatamente protette , perciò esclude una deroga all’art. 3 Cedu, che è ravvisata solo per il prolungarsi del 41- bis in generale lecito ed adeguatamente motivato dopo l’ulteriore aggravarsi della malattia dal 23/3/16 alla morte . Sul tema Riina c. Italia del 11/3/14 ed Enea c. Italia [GC] del 2009. SEZ. V E.S. comma AUSTRIA 25 OTTOBRE 2018, RIcomma 38450/12 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE - DENIGRAZIONE DI DOTTRINE RELIGIOSE. Lecita la condanna di chi offende Santi e Profeti la pace religiosa prevale su tutto. Il ricorrente nel 2009 tenne due seminari intitolati Informazioni di base sull’Islam” in cui dette atto che il Profeta Maometto si era sposato all’età di 56 anni con Aicha, una bimba di 6 anni e consumato quando ne aveva 9, riferendo che si trattasse di pedofilia. Vani i ricorsi contro la condanna per denigrazione di dottrine religiose per le Corti non si trattava di giudizi di valore. Nessuna violazione dell’art. 10 Cedu le Corti interne hanno basato la giusta condanna su motivi pertinenti e sufficienti, bilanciando equamente i contrapposti interessi, per tutelare le libere convinzioni religiose altrui e proteggere la pace religiosa in Austria. Infatti le censurate dichiarazioni hanno esulato dai limiti di un dibattito obiettivo e si sono trasformate in un eccesivo attacco al Profeta, rischiando di ingenerare pregiudizi tali da minare la pace religiosa e da ledere le libere convinzioni religiose altrui. Sul tema Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland [GC] del 2017 ed Aydın Tatlav v. Turchia del 2/5/06 si rinvia ai § § .26-32 per le norme internazionali in materia. GC S.V. E A. comma DANIMARCA 22 OTTOBRE 2018, RIcomma 35553/12 +2 LOTTA ALLA VIOLENZA - FAIR PLAY - HOOLIGANS. La detenzione preventiva per contrastare l’hooliganismo non viola la Cedu. La polizia danese arrestò i tre ricorrenti, tifosi che erano andati, nel 2009, a vedere il match Svezia-Danimarca, per prevenire le violenze e gli atti vandalici degli hooligans. Il caso è stato assegnato direttamente alla Gcomma Nei factsheets Sport e Cedu. La CEDU, ritenendo che la detenzione preventiva era basata su validi e ragionevoli motivi, convalida il comportamento della polizia che, seppure aveva sfiorato leggermente i limiti di legge per la detenzione preventiva, l’aveva adottata come extrema ratio per proteggere la sicurezza pubblica dal teppismo e dalle violenze degli hooligans. Infatti ha valutato la situazione nel complesso, comprovato dettagliatamente le proprie scelte e necessità, evidenziando le conseguenze se avesse agito diversamente e ha messo in detenzione preventiva, di breve durata, solo i tifosi che potevano costituire un rischio per la sicurezza pubblica, rilasciandoli subito dopo che era tornata la calma. Sul tema Buzadji c.Moldavia [GC], nella rassegna dell’8/7/16, Ostendorf c. Germania del 17/3/13 e Marturana c. Italia del 4/3/08 si rinvia ai § § .36-47 per il diritto comparato e le norme del COE sulla sicurezza durante gli eventi sportivi.