RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 812, C-478/17 4 OTTOBRE 2018 RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO DIRITTO DI VISITA FORO BRUXELLES II BIS. Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Ambito di applicazione– Litispendenza. L’art. 15 Regolamento CE n. 2201/2003 Bruxelles II bis , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui le due autorità giurisdizionali adite sono competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli artt. 12 e 8 dello stesso. Classico caso di genitori residenti in due Stati diversi e di limitazione dei diritti di visita del padre la madre, trasferitasi in Inghilterra, che aveva ottenuto l’affido esclusivo dei figli, si era rivolta alla High Court inglese sez. famiglia , per limitare i diritti di visita del padre, tenuto a saldare gli alimenti ai figli che aveva interposto contestuale appello pendente in Romania. È conforme alla prassi in materia EU C 2018 513, 265 e 2016 819 nella rassegne del 29/6 e 20/11/18 e 6/11/16. EU C 2018 701, C-304/17 12 SETTEMBRE 2018 TUTELA DEI CONSUMATORI BRUXELLES I PROSPETTO DEI TITOLI LACUNOSO INDENNIZZO. Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire– Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato, con l’intermediazione di una banca avente sede in tale Stato membro, titoli emessi da una banca avente sede in un altro Stato membro– Competenza a pronunciarsi sul ricorso proposto da tale consumatore per responsabilità da illecito civile di tale banca . L’art. 5, punto 3, Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione, come quella del procedimento principale, in cui un investitore propone un ricorso per accertare la responsabilità da illecito civile, diretto contro una banca che ha emesso un certificato in cui egli ha investito, in base al prospetto relativo a tale certificato, i giudici del domicilio di tale investitore sono, in quanto giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi di tale disposizione, competenti a pronunciarsi su tale ricorso, qualora l’asserito danno consista in un pregiudizio economico che si realizza direttamente su un conto bancario dell’investitore presso una banca avente sede nel territorio di competenza di tali giudici e le altre circostanze specifiche di tale situazione concorrano parimenti ad attribuire detta competenza a tali giudici. I principi sottesi alla fattispecie sono stati già codificati delle EU C.2016 449 e 2015 37 nelle rassegne del 17/6/16 e 30/1/15. Il 13/9/18 la CGUE ha pubblicato sentenze analoghe a questa EU C 2018 711, C-176/17 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori emissione di un pagherò cambiario a garanzia dei diritti derivanti da un contratto di credito al consumo ed EU C 2018 721, C-322/17 sulla condotta illecita del professionista che fornisce ai clienti, per l’assistenza, un recapito telefonico fisso a tariffa ordinaria ed un numero di selezione rapida a tariffa maggiorata.