RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I OSMANYAN ED ARMIRAGHYAN C. ARMENIA 11 OTTOBRE 2018, RIC.71306/11 ESPROPRIAZIONE PERDITA DI CESPITI DELL’ESPROPRIATO CALCOLO DELL’INDENIZZO. L’espropriazione, che non tiene conto della perdita dei mezzi di sussistenza dell’espropriato, viola la Cedu. I ricorrenti sono proprietari di un terreno agricolo che fu loro espropriato dallo Stato per cederlo ad una società che voleva sfruttare un giacimento minerario, sito sotto lo stesso ed altri terreni limitrofi anch’essi espropriati. L’indennizzo stabilito giudizialmente, dopo varie trattative fallite tra le parti, nella somma di €.575, corrispondente all’asserito valore di mercato, era eccessivamente esiguo, tenendo conto che le loro rendite derivavano dagli alberi da frutto piantati sul terreno espropriato. Le Corti interne, nello stabilire l’ammontare dell’indennizzo, non avevano considerato questo importante fattore, né se avevano la possibilità di acquistare un analogo terreno. In definitiva avevano perso i mezzi di sussistenza e lo Stato non aveva trovato soluzioni alternative gravandoli di un peso eccessivo e contrario ai dettami dell’articolo 1 protocollo1. Sul tema Stefanetti ed altri c. Italia del 15/4/14, Vistiņš e Perepjolkins v. Lettonia [GC] del 25/10/12 e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012. SEZ. II A.K. C. TURCHIA 9 OTTOBRE 2018, RIC.27607/11 VIOLENZA MOLESTIE SESSUALI MANCATA TUTELA DELLE VITTIME PRESCRIZIONE-COLPEVOLI IMPUNITI. Violenza, anche sessuale, impunita per i ritardi della giustizia è una tortura nei confronti della vittima. Il ricorrente fu vittima di un tentato stupro e di una violenta aggressione nella sua casa da parte di una persona che aveva conosciuto fortuitamente tre giorni prima. Dopo un pranzo con altri due amici, innaffiato da abbondante vino, sorprese il conoscente mentre cercava di sciogliere una pasticca presumibilmente di stupefacenti nel suo bicchiere. La reazione fu violenta fu malmenato, accoltellato, molestato sessualmente e derubato. Il colpevole subì due processi penali per furto aggravato dalla violenza e lesioni volontarie, ma in primo grado il primo capo d’accusa fu archiviato. La S.C. annullò questa archiviazione, ma cassò il capo di accusa sulle lesioni perché ormai prescritto e l’uomo fu condannato ad una pena di 6 anni e 8 mesi quasi il doppio di quella inflitta in prime cure . Violato l’articolo 3 Cedu il colpevole è restato sostanzialmente impunito ed è venuta meno la funzione deterrente della pena, sì che il ricorrente/vittima ha subito un comportamento degradante, una tortura. Infatti il processo nel suo complesso ha subito ritardi tali da mandare in prescrizione il reato di lesioni e, in generale, non ha offerto alcuna protezione alla vittima. È irrilevante che il reo sia stato condannato per furto aggravato dalla violenza, perché i veri e propri atti di violenza lesioni personali e tentato stupro non sono stati repressi in quanto tali, anzi il reato di lesioni, per dette lungaggini si è prescritto. Sul tema Tudoroaie c. Romania del 15/11/16 e Ceachir c. Moldavia del 10/12/16. È analogo, anche se è ravvisata una deroga all’articolo 6 Cedu, al caso Parol c. Polonia del 9/10/18 in cui i ricorsi per essere indennizzato per le precarie condizioni della sua detenzione in carcere furono rigettati per estremi formalismi imposti da norme procedurali interne, giudicate particolarmente restrittive.