RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC DENISOV comma UCRAINA 25 SETTEMBRE 2018, RIcomma 76639/11 TUTELA DELLA MAGISTRATURA - EQUO PROCESSO - BUONA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Il CSM ucraino non è sufficientemente imparziale ed indipendente. Il ricorrente era il Presidente della Corte di appello amministrativa cui nel 2011 il CSM revocò questo incarico, pur mantenendo il ruolo di giudice all’interno della Corte stessa, perché non era stata convenientemente amministrata la giustizia . Il licenziamento fu confermato, in appello, dal Consiglio superiore amministrativo e nel 2013 fu licenziato dal Parlamento dopo che aveva annunciato la sua intenzione di dimettersi dalla magistratura. Il caso è stato assegnato direttamente alla Gcomma La CEDU ha affermato che il licenziamento ha violato l’equo processo articolo 6 Cedu , ma non ha leso la vita privata del ricorrente. Infatti come detto la condotta del CSM non era corretta ed imparziale all’interno del collegio giudicante i giudici erano una componente minoritaria, la carriera e lo stipendio di alcuni suoi membri dipendevano, in una certa maniera, da altri organi dello Stato . La procedura innanzi al Consiglio superiore amministrativo non ha saputo rimediare alle lacune della procedura innanzi al CSM ed ha fatto sorgere questioni simili al caso Oleksandr Volkov c. Ucraina del 9/1/13. È stata esclusa una deroga all’articolo 8 Cedu perché la decurtazione dello stipendio e la perdita di prestigio non erano così gravi da avere ripercussioni sulla sua vita privata. Sul tema Carta europea sullo statuto dei giudici del 1998, Magna Carta dei Giudici del 2010 § § .33-37 della sentenza in esame , Valentin Câmpeanu c. Romania [GC] del 2014, Erméniy c. Ungheria, Kulykov ed altri c. Ucraina nelle rassegne del 25/11/16 e 14/4/17 e De Tommaso c. Italia [GC] del 2017. SEZ. V ANNEN comma GERMANIA NN. 2-5 20 SETTEMBRE 2018, RIcomma 3682/10 + 4 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE - DIFFAMAZIONE ANCHE A MEZZO WEB - CAMPAGNE PRO LIFE. La tutela della reputazione ed il contrasto degli haters prevalgono sulla libertà d’espressione. Un militante, tramite pubblicazioni sul proprio sito web e fermando i passanti per strada, paragonava l’aborto all’Olocausto e criticava pesantemente i medici che lo praticavano malgrado diverse diffide e la denuncia di un dottore diffamato perseverò nei suoi intenti. Vani i ricorsi, anche alla Consulta, contro la condanna. Esclusa la violazione dell’articolo 10 Cedu i provvedimenti inibitori assunti dalle Corti interne erano proporzionati e basati su motivi sufficienti e pertinenti. Infatti bisogna sempre equamente bilanciare la libertà di espressione con la tutela della reputazione altrui ex articolo 8 Cedu. I Giudici interni da un’attenta analisi degli opuscoli e della pagine web del ricorrente hanno giustamente concluso che ha fatto accuse gravi, personalizzate e diffamatorie ai medici accusandoli del reato di omicidio aggravato, che potenzialmente incitavano all’odio ed all’aggressione. Sul tema M’bala M’bala Dieudonné c. Francia, Annen c. Germania e Caragea c. Romania nelle rassegne del 13 e 27/11/15 e 8/1/16.