RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I BIG BROTHER WATCH ED ALTRI comma REGNO UNITO 13 SETTEMBRE 2018, RIcomma 58170/13, 62322/14 E 24960/15 CASO SNOWDEN - INTERCETTAZIONI DI MASSA - TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. Alcuni aspetti del sistema di sorveglianza inglese violano la Cedu. Diversi ricorrenti per un totale di 16 tra associazioni e giornalisti operanti nel campo delle libertà civili lamentano che i servizi segreti inglesi, in accordo con quelli americani, avrebbero istituito un programma d’intercettazione di massa, con ricerca, selezione, archiviazione e trasmissione dei dati raccolti dai servizi di comunicazione. Giudicavano che tutto ciò discriminasse maggiormente i cittadini residenti fuori dal Regno ritenuti più suscettibili ad essere oggetto di queste intercettazioni. La CEDU premette che di per sé le intercettazioni di massa non violano la Cedu se sono adottate tutte le garanzie enunciate dalla sua prassi Roman Zakharov c. Russia [GC] del 2015 e Weber e Saravia c. Germania del 2006 , ma nella fattispecie non sono state rispettate, perciò ha ravvisato plurime violazioni dell’art. 8 Cedu. Infatti il sistema con cui le autorità ottengono i dati dai fornitori di servizi della comunicazione non è conforme ai requisiti legali previsti da questa norma, è insufficiente la sorveglianza sulle scelte dei providers che effettuano le intercettazioni, setacciano” la rete, ricercano e selezionano i dati intercettati da esaminare e le garanzie legate a quest’ultima fase sono inadeguate. Questi sistemi d’intercettazione di massa e di ottenimento dei dati dai fornitori di servizi per la comunicazione violano anche il combinato degli art. 8 e 10 perché non offrono garanzie atte a tutelare le fonti giornalistiche confidenziali. Infondate le doglianze ex art. 6 Cedu. Infine è conforme alla Cedu e, perciò, lecito lo scambio d’informazioni con i servizi di intelligence di Stati stranieri. Le osservazioni si riferiscono alle norme in vigore nel Regno Unito prima della riforma del 2016. Sul tema si segnala l’ampio excursus pagg.91-107 della sentenza rassegnata sulle norme internazionali in materia di privacy ed intercettazioni comprensivo della recente prassi della CGUE sul punto dopo i caso Google Spain e Digital Rights Ireland Ltd EU C 2014 237 e 238 . Si ricordi come la CGUE consideri illecito il webtracking dell’utente della fanpage di FB EU C 2018 388 nel quotidiano del 5/6/18 . Si vedano i casi Kennedy c. Regno Unito del 2010 ed Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhiev c. Bulgaria del 28/6/07. Si rinvia infine agli speciali a firma di Del Ninno nei quotidiani del 16 e 19/10/15 per approfondire i profili della tutela della privacy nello scambio di dati con Stati stranieri dopo la sentenza Safe Harbour EU C 2015 650 . SEZ. II KASAT comma TURCHIA 11 SETTEMBRE 2018, RIcomma 61541/09 TUTELA DELLA VITA - PRIVACY - CAUSA DI SERVIZIO - MANCATO INDENNIZZO. La visita medica per la naja tutela l’integrità fisica dei militari. Il protagonista della vicenda fu giudicato idoneo al servizio militare ed assegnato ai commandos”, ma lamentò forti dolori lombari dovuti alla scoliosi, di cui già soffriva ed ad una lombalgia. Fu sottoposto ad intervento chirurgico. Tutti i suoi tentativi per far riconoscere la causa di servizio ed essere indennizzato furono vani e lamenta che l’Alta Corte amministrativa militare mancò d’imparzialità nel giudicare il suo caso e rigettare le sue richieste. La CEDU ha ritenuto che la presunta lesione all’integrità fisica ricadesse nel dominio dell’art. 8 piuttosto che in quello dell’art. 2 Cedu. La visita medica per la naja e per intraprendere la carriera militare è molto accurata, ma non si può pretendere che rilevi anche eventuali patologie subdole” come la scoliosi di cui soffre il ricorrente. Sarebbe eccessivo chiedere visite mediche specifiche e mirate a rilevare tutte le eventuali malattie di cui potrebbe soffrire un candidato. Le autorità interne hanno, perciò, agito in buona fede e sono state diligenti e pronte una volta rilevata la patologia. Infine non è stato mai accertato un nesso etiologico tra l’acutizzarsi della scoliosi e le mansioni svolte dal ricorrente esclusa ogni deroga all’art. 8 Cedu. Richiamando suoi precedenti in materia Sefer e Tanisma c. Turchia nella rassegna del 20/11/15 ha riscontrato una deroga all’art. 6 Cedu gli ufficiali di carriera che compongono l’Alta Corte amministrativa militare non godono di adeguate garanzie d’imparzialità. Sul tema Lütfi Demirci ed altri c. Turchia del 2/3/10 e García Ruiz c. Spagna [GC] del 1999.