RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 675, C-21/17 6 SETTEMBRE 2018 DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO MANCATA TRADUZION E TERMINI PER IL RIESAME. Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto – Assenza del modulo standard – Conseguenze. Il regolamento CE n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il regolamento CE n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale notificazione o comunicazione degli atti devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’articolo 8 § .1 R. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto. In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso. In tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l’articolo 20 R. 1896/2006 non trova applicazione. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2014 2144 e 2017 157 nella rassegna del 3/3/17, che è analoga alla CEDU Schmidt c. Lettonia nella rassegna del 5/5/17. EU C 2018 674, C-17/17 6 SETTEMBRE 2018 PREVIDENZA SOCIALE TUTELA DEI LAVORATORI INSOLVENZA DEL DATORE REGIME PREVIDENZIALE COMPLEMANTARE PENSIONE. Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello di tutela minima garantito. L’articolo 8 Direttiva 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato deve beneficiare, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, di prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50% del valore dei propri diritti maturati in base a un regime di previdenza professionale complementare. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è munito di effetti diretti e può essere, dunque, invocato dinanzi a un giudice nazionale da un singolo lavoratore subordinato al fine di contestare una decisione di un organismo, quale il Board of the Pension Protection Fund Board del Fondo di protezione per le pensioni, Regno Unito . Questa norma, infatti, impone che un lavoratore subordinato percepisca, in caso di insolvenza del suo datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia derivanti dai diritti pensionistici maturati per i quali abbia versato contributi nell’ambito di un regime di previdenza professionale complementare .Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto debitore ex articolo 8 gli Stati godono di ampia discrezionalità possono prevedere, segnatamente, un finanziamento da parte delle autorità pubbliche, un obbligo di assicurazione a carico dei datori di lavoro ovvero l’istituzione di un organismo di garanzia . Una volta esercitata questa discrezionalità nulla impedisce al lavoratore interessato di far valere i livelli di garanzia minima di cui gode ex articolo 8. Sul tema EU C 2015 657,2016 278 e 2017 745 nelle rassegne del 22/8/16 e 1/12/17.È analoga all’odierna EU C 2018 669, C-527/16 sul regime previdenziale cui è soggetto il lavoratore distaccato all’estero in sostituzione di un altro distaccato da un diverso datore.