RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

NORMATIVA 1 AGOSTO 2018 NUOVE REGOLE DELLA CEDU - PROCESSO TELEMATICO - PROTOCOLLO N. 16 - SUPERIOR COURTS NETWORK. Nuovi poteri consultivi per la CEDU. In data 1 agosto 2018 è entrata in vigore la nuova versione del Regolamento interno della CEDU che recepisce alcune recenti novità relative alla sicurezza della trasmissione elettronica di file da parte dei Governi e delle parti e, soprattutto, al potere consultivo della stessa. Infatti, gli artt. 47-49 di detto Regolamento, prevedevano già un analogo potere ma i pareri potevano essere richiesti solo dal Comitato dei ministri del COE artt. 82-90 . Con la vigenza del Protocollo n. 16, il potere consultivo è esteso alle magistrature superiori degli Stati membri che lo abbiano ratificato per ora solo 10, l’Italia l’ha siglato, ma non ancora ratificato secondo una dettagliata procedura, nelle more dei giudizi interni, è possibile chiedere un parere - che la CEDU ha la facoltà discrezionale di rifiutare - su questioni di principio relative all’esegesi ed all’applicazione dei diritti e delle libertà codificate dalla Cedu e dai suoi protocolli aggiuntivi artt. 91-95 . In questo caso la Corte interna richiedente, oltre all’oggetto della lite ed al contesto giuridico fattuale, deve indicare anche il quadro normativo nazionale sul tema, se pertinente il riassunto delle posizioni delle parti e se opportuno tutte le sue analisi ed opinioni sulla questione. Entrambe le tipologie di richieste sono trattate dalla Gcomma Tutto ciò, come sottolinea il Presidente Raimondi, è volto ad incrementare la protezione dei diritti dell’Uomo in Europa e rafforzare il dialogo tra la CEDU e le giurisdizioni nazionali. A tal fine di recente è stato istituito il Superior Courts Network. SEZ. II ROLAND VERMEULEN comma BELGIO 17 LUGLIO 2018, RIcomma 5475/06 CONCORSI PUBBLICI – BOCCIATURE - INTERESSE AD AGIRE - GIUSTIZIA LUMACA . Reiterare le contestazioni sull’esito di un concorso è un interesse legittimo. Fu bocciato all’orale del concorso per reclutamento di funzionari amministrativi nella Cancelleria ricorse per la sospensione e l’annullamento della prova al CDS lamentando una carenza di motivazione e gli fu concesso di ripetere questa prova con un’altra commissione. Bocciò nuovamente e ricorse per tentare di ripetere l’orale lamentando ancora un’assenza di motivazione ed una parzialità degli esaminatori tutti i ricorsi furono respinti per sopravvenuta carenza d’interesse perchè la lista dei vincitori era divenuta definitiva e quella di riserva era scaduta . Violato l’art. 6 § .1 Cedu perché è stato impedito al ricorrente l’accesso alla giustizia. Infatti al momento in cui ha presentato il nuovo ricorso la lista di riserva era ancora valida e se ha perso interesse ad agire è solo per l’eccessiva durata delle due fasi del giudizio 10 mesi sospensione e poco più di 3 anni e mezzo annullamento . Il CDS non ha considerato questa eccessiva durata sul permanere dell’interesse ad agire del ricorrente nel ritenere irricevibile il ricorso per l’annullamento della seconda bocciatura ha ostacolato il suo diritto di accesso al tribunale con una decisione che non era proporzionata al principio della buona amministrazione della giustizia. Sul tema Zubac c. Croazia [GC] del 5/4/18 e Papaioannou c. Grecia del 2/6/16 e Trevisanato c. Italia del 15/9/16.