RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 511, C-2/17 28 GIUGNO 2018 TUTELA DEI LAVORATORI PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI PENSIONE. Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone –Pensione di vecchiaia – Sistema di calcolo – Importo teorico – Base contributiva di riferimento – Accordo speciale – Scelta della base contributiva – Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a versare contributi commisurati alla base contributiva minima. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la CE e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 21/6/99, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che obblighi il lavoratore migrante che sottoscrive un accordo speciale presso la previdenza sociale di tale Stato membro a versare contributi commisurati alla base contributiva minima, di modo che l’istituzione competente di detto Stato membro, nel calcolare l’importo teorico della sua pensione di vecchiaia, equipara il periodo interessato da tale accordo a un periodo maturato nel medesimo Stato membro. Inoltre l’istituzione competente prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo i contributi versati nell’ambito di tale accordo, anche se detto lavoratore, prima di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, ha versato nello Stato membro di cui trattasi contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima e nonostante il fatto che un lavoratore stanziale che non ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e che sottoscrive tale accordo dispone della facoltà di versare contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima. La discrezionalità di cui ogni Stato membro gode nel regolare la previdenza sociale e stabilire i requisiti di accesso alle relative prestazioni è subordinata al rispetto dei diritti fondamentali dell’UE libertà di circolazione, divieto di discriminazione etc. . Fattispecie relativa ad un cittadino spagnolo che si era trasferito in Svizzera tra il 1965 ed il 1980 aveva versato in Spagna contributi al di sopra dei minimi di legge . Sul tema EU C 2017 946, 2016 550, 705 e 2015 766 nella rassegna del 20/11/15. EU C 2018 497, C-230/17 27 GIUGNO 2018 CITTADINANZA DELL’UE – CONIUGE O PARTNER EXTRACOMUNITARIO PERMESSO DI SOGGIORNO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. Può essere riconosciuto il diritto di soggiorno derivato al familiare extracomunitario di un cittadino dell’UE che è entrato nello Stato membro d’origine di questo ultimo successivamente al suo ritorno? L’art. 21 § .1 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che non prevede la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi del diritto dell’UE, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’UE che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che vi ritorna dopo aver soggiornato, ai sensi e nel rispetto del diritto dell’UE, in un altro Stato membro, qualora il familiare del cittadino dell’UE non abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato membro di origine di tale cittadino dell’UE o non vi abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno come naturale prolungamento del ritorno, in tale Stato membro, del cittadino dell’UE di cui trattasi. Ciò purché una siffatta normativa imponga, nell’ambito di una valutazione complessiva, di prendere in considerazione anche altri elementi pertinenti, in particolare quelli idonei a dimostrare che, nonostante il lasso di tempo intercorso tra il ritorno del cittadino dell’UE in detto Stato membro e l’ingresso del suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, nel medesimo Stato membro, la vita familiare sviluppata e consolidata nello Stato membro ospitante non è cessata, in modo da giustificare la concessione al familiare di cui trattasi di un diritto di soggiorno derivato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ribadita la prassi costante in materia EU C 2018 308, 385, 2016 675 e 2017 35 nelle rassegne del 31/5/18, 3/1 e 12/5/17 ed è analoga alle EU C 2018 499, C-246/17 del 27/6/18 termini per il diniego ed EU C 2018 570, C-89/17 del 12/7/18 sull’onere di agevolare il ricongiungimento col partner dello stesso sesso.