RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 600, C-107/17 25 LUGLIO 2018 PROCEDURA FALLIMENTARE CONTRO BENEFICIARIO DI UNA GARANZIA FINANZIARIA - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA. Evento determinante l’escussione della garanzia – Inclusione della garanzia finanziaria nella massa fallimentare – Obbligo di soddisfare i crediti in primo luogo mediante la garanzia finanziaria. L’art. 4 § .5 Direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa che consenta al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di recuperare da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, quando l’evento determinante l’escussione della garanzia si verifica dopo l’apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti. L’art. 47 § § . 1 e 5, poi, non impone a detto beneficiario l’obbligo di recuperare in primo luogo da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite mediante tale contratto. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dall’analoga EU C 2016 681. EU C 2018 408, C-83/17 7 GIUGNO 2018 OBBLIGAZIONI ALIMENTARI - LEGGE APPLICABILE - CAMBIO DI RESIDENZA DEL CREDITORE – FORO - NUOVA FATTISPECIE. Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro – Portata della locuzione qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore” – Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale. L’art. 4 § .2 del Protocollo dell’Aia del 23/11/07 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della CE, con la decisione 2009/941/CE dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato di residenza abituale del creditore non osta all’applicazione di tale disposizione qualora la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento, prevista da tale disposizione, non coincida con la legge designata dalla norma principale di collegamento ex art. 3 in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato della sua nuova residenza abituale una richiesta di alimenti nei confronti del debitore relativa ad un periodo già trascorso in cui risiedeva in un altro Stato membro, la legge del foro, che è anche la legge dello Stato della sua nuova residenza abituale, può trovare applicazione se le autorità giurisdizionali dello Stato membro del foro erano competenti a conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riguardanti le parti di cui trattasi e riferite al suddetto periodo. La locuzione non possa ottenere alimenti , contenuta nell’art. 4 § .2, dev’essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge. Infatti il sistema di norme di collegamento istituito dal Protocollo, come è emerso già dai negoziati per la sua approvazione relazione Bonomi ed obiettivi prefissi dalla Commissione mira a garantire la prevedibilità della legge applicabile, assicurando che la legge designata non sia priva di un nesso sufficiente con la situazione familiare in questione tramite una serie di collegamenti primari e secondari, applicabili a cascata” per ovviare al rischio che il creditore non ottenga gli alimenti secondo le leggi designate in successione art. 4 § § .2-4 del Protocollo dell’Aja