RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V N.K. E DIDRI comma GERMANIA 26 LUGLIO 2018, RIcomma 59549/12 E 35778/11 EQUO PROCESSO PENALE DIRITTO ALLA DIFESA TECNICA ESCUSSIONE DEI TESTI NOTIFICA TRAMITE PUBBLICO PROCLAMO. Equo processo rispettato se sono controbilanciati gli svantaggi della difesa, ma è violato se la notifica è per pubblico proclamo. Nel primo il ricorrente, condannato per violenze domestiche, contestò l’acquisizione delle dichiarazioni della moglie nel processo penale il suo legale, assente quando furono rilasciate nella fase delle indagini preliminari, non ha potuto controinterrogarla. Nell’altro il ricorrente fu condannato per lesioni multa . Impugnò la condanna e nelle more si trasferì in Spagna lamentò che la Corte revocò il patrocinio al difensore d’ufficio uno studente di giurisprudenza alla vigilia dell’udienza, sì che il suo nuovo legale non ebbe il tempo di studiare il suo caso, anche per le difficoltà di accedere al fascicolo d’ufficio, fu dispensato dal comparire in udienza e la notifica della citazione a comparire con la data dell’appello era avvenuta con pubblico proclamo, stante il suo trasferimento all’estero. Nel primo caso la CEDU non ha ravvisato alcuna deroga all’art. 6 Cedu le Corti interne hanno correttamente valutato le dichiarazioni della moglie, che non erano l’unica prova determinate per la condanna, la disponibilità e la forza di altre prove incriminati ed ha adottato misure procedurali compensative, controbilanciando così gli svantaggi della difesa. Nel secondo, invece, c’è stata una palese violazione dei diritti alla difesa ed al contraddittorio ex art. 6 § § .1 e 3 la Corte interna conosceva il nuovo indirizzo del ricorrente e la notifica pubblica era giustificata solo dall’assenza di un legale, che era stato revocato alla vigilia dell’udienza. Non gli è stata concessa alcuna proroga il nuovo legale non era stato debitamente nominato, non aveva potuto prepararsi e studiare il caso e non aveva potuto presenziare in udienza. Sul tema Schatschaschwili comma Germania [GC] del 2015, Al-Khawaja e Tahery comma Regno Unito [GC] del 2011 e Sejdovic comma Italy [GC] del 2006. Sono analoghe a Bartaia comma Georgia ricomma 10978/06 sulla violazione della parità delle armi in un’impugnazione di un licenziamento illegittimo sempre del 26/7/18. SEZ. I NOVOTNY comma REPUBBLICA CECA 7 GIUGNO 2018, RIcomma 16314/13 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ –REVISIONE PROVE E LORO CONTESTAZIONE FIGLI ADULTI. Un uomo ha il diritto a disconoscere un figlio adulto se ha le prove dell’altrui paternità. Il ricorrente ebbe una figlia, nel 1966, dalla compagna che fu riconosciuta giudiziariamente nel 1970 sulla base di meri fatti circostanziali date delle frequentazioni, test del sangue etc. . Sostenne sempre, però, che il vero padre fosse un terzo con cui la donna aveva avuto una contestuale relazione la sua asserzione fu confermata da un test del DNA nel 2012. Malgrado ciò il PM rifiutò sempre, in ogni ordine e grado di giudizio, di revisionare il caso e disconoscere la paternità del ricorrente la decisione del 1970 aveva valore di res iudicata e non poteva più essere impugnata. Lo Stato deve bilanciare equamente gli interessi alla certezza giuridica dei rapporti e quelli economici e successori di chiede il disconoscimento della paternità, indipendentemente se il figlio è nato o meno in costanza di matrimonio e se il ricorrente fosse o meno consapevole dell’altrui paternità. Deve sempre potere contestare la paternità nel caso reperisca nuove prove che la mettano in dubbio, anche se è passato diverso tempo dalla nascita del figlio e se acclarare la paternità è meno importante di quando la figlia, all’epoca ultra cinquantenne, era una bambina ha sempre il diritto all’effettivo rispetto della serenità e riservatezza della propria vita privata. Lo Stato, perciò, è venuto meno a questo dovere violando l’art. 8 Cedu. Sul tema AL v. Polonia del 18/2/14, Habulinec e Filipović comma Croazia del 4/6/13 e Paulik comma Slovacchia del 2006.Questa deroga è stata esclusa nel caso Frohlich comma Germania ric.16112/15 del 26/7/18 in cui il divieto di ricevere informazioni sulla figlia naturale e d’incontrarla era giustificato dalla tutela della serenità della famiglia della madre il marito l’aveva cresciuta ed aveva altri 6 figli .