RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 485, C-20/17 21 GIUGNO 2018 CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E NAZIONALE - GIURISDIZIONE SULLE LITI. Competenza generale dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione – Normativa nazionale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio di certificati successori nazionali. L’art. 4 Regolamento UE n. 650/2012 certificato successorio europeo deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, prevedente che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali di questo Stato membro, se i beni ereditari si trovano nel suo territorio od il defunto era cittadino dello stesso Stato. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 138 e 2017 755 nelle rassegne del 4/5/18 e 13/10/17 cui si rinvia in toto. EU C 2018 392, C-612/15 5 GIUGNO 2018 EQUO PROCESSO PENALE - GARANZIE PROCESSUALI - DIRITTI ALLA DIFESA - ACCESSO AGLI ATTI. Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale – Effettività dell’azione penale – Archiviazione del procedimento penale – Termine ragionevole – Diritti all’informazione ed alla difesa. L’art. 325 § .1 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli artt. 368 e 369 c.p.p. bulgaro, nei limiti in cui essa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’UE in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’art. 325 § .1 TFUE, disapplicandola, se necessario e garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati. L’art. 6 § .3 Direttiva 2012/13/UE diritto all’informazione nei procedimenti penali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione abbia inizio dinanzi allo stesso od addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento. L’art. 7 § . 3 deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, negli stessi termini sopra indicati. Infine l’art. 3 § .1 Direttiva 2013/48/UE diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del MAE, diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e che questi comunichi con terzi e con le autorità consolari deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 295 e 2015 555 nella rassegna del 4/5/18 e nel quotidiano dell’8/9/15. È conforme alla prassi della CEDU McFarlane c. Irlanda del 10/9/10, Cafagna c. Italia, Moreira Ferreira c. Portogallo n. 2 [GC] e Rokas c. Grecia nelle rassegne del 13/10 e 14/7/17 e 25/9/15. Sull’equo processo civile nei licenziamenti collettivi, anche in caso di imprese controllanti il datore, si vedano i C-472/16 e 61,62 e 72/17 che saranno decisi il 7/8/18.