RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 559, C-60/17 11 LUGLIO 2018 TUTELA DEI LAVORATORI APPALTI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NUOVO APPALTATORE RIPARTIZIONE DEGLI ONERI RETRIBUTIVI. Mantenimento dei diritti dei lavoratori Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa. L’art. 1 § .1 Direttiva 2001/23/CE Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti deve essere interpretato nel senso che la presente direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un’impresa e ha stipulato, ai fini dell’esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell’organico che la prima impresa aveva assegnato all’esecuzione di detta prestazione, a condizione che l’operazione sia accompagnata dal trasferimento di un’entità economica tra le due imprese considerate. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2015 781 e 2017 780 nelle rassegne del 27/11/15 e 20/10/17. È analoga all’odierna EU C 2018 555, C-356/16 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti e sull’incompatibilità col diritto dell’UE del rifiuto da parte dello Stato membro Belgio di riconoscere l'esercizio dell’attività professionale in caso di frode o di abuso di diritto. Sempre sugli appalti, relativa all’Italia, si veda la EU C 2018 568, C-14/17 del 12/7/1 sulla possibilità di fornire la prova dell’equivalenza, prevista nelle specifiche tecniche ex art. 68 Dlgs 163/06 ora 68 Dlgs 50/16 , dopo l’aggiudicazione dell’appalto anziché sin dalla presentazione dell’offerta tesi prediletta dalla CGUE . EU C 2018 369, C-542/16 31 MAGGIO 2018 LIBERTÀ DI STABILIMENTO CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ASSICURAZIONE SULLA VITA. Nozione di intermediazione assicurativa” – Nozione di consulenza in materia di investimenti” – Consulenze fornite in occasione di un’intermediazione assicurativa e relative all’investimento di capitale nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione – Qualificazione dell’attività di un intermediario assicurativo in mancanza dell’intenzione di quest’ultimo di concludere un vero contratto di assicurazione. L’art. 2 punto 3 Direttiva 2002/92/CE, sull’intermediazione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che nella nozione di intermediazione assicurativa rientra il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, anche in assenza dell’intenzione dell’intermediario assicurativo interessato di procedere alla conclusione di un vero contratto di assicurazione. Le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale erogate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2016 172 e 2015 202 nelle rassegne del 18/3/16 e 26/3/15.