RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 532, C-390/16 5 LUGLIO 2018 RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE SENTENZE PENALI SISTEMA COMUNE DELL’UE DEI CASELLARI GIUDIZIARI ECRIS . Cooperazione giudiziaria in materia penale Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro – Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro – Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore – Principio del reciproco riconoscimento. La decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letta alla luce dell’art. 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro. Il ricorrente, cittadino ungherese, era stato condannato per furto in Austria e la sentenza definitiva era stata trasmessa all’Ungheria per il mutuo riconoscimento e l’inserimento in ECRIS. L’Ungheria risulta recidiva poiché la CGUE ha più volte stigmatizzato questo procedimento speciale EU C 2017 710 e 2016 423 nelle rassegne del 17/11/17 e 22/8/16. EU C 2018 527, C-532/17 4 LUGLIO 2018 OVERBOOKING CONTRATTO DI NOLEGGIO C.D. WET LEASE ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ DEL NOLEGGIATORE. Nozione di vettore aereo operativo Contratto di noleggio di un aeromobile comprensivo di equipaggio wet lease” . La nozione di vettore aereo operativo ai sensi dell’art. 2 lett. b Regolamento CE numero 261/2004 regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo deve essere interpretato nel senso che non ricomprende il vettore aereo che, come quello oggetto della causa principale, dia in noleggio ad altro vettore aereo l’apparecchio unitamente al relativo equipaggio wet lease , senza assumere la responsabilità operativa dei voli, compreso il caso in cui la conferma della prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indichi che il volo stesso è effettuato dal primo vettore. Il vettore è operativo quando, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decide di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario id est effettua il volo e creando così un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri conclude un contratto col consumatore . L’adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo la fattispecie non rientra in questi parametri, tanto più che il noleggiatore aveva escluso questa responsabilità. La prassi costante in materia impone un’ampia tutela del passeggero contro le clausole vessatorie ed i rischi dell’overbooking, fornendo un’ampia casistica EU C 2018 361 C-537/17 del 31/5/18 volo con coincidenza e destinazione finale in Stato extra UE , 2017 359 , 342 e 644, responsabilità nel ritardo nel fornire informazioni utili all’agente di viaggio, casi di esonero e criteri per stabilire la distanza ai fini dell’indennizzo , 2016 472 downgrading e 2014 2232 sovraprezzo sulle valigie nei quotidiani dell’11/5/17, del 18/9/14 e nelle rassegne del 5/5, 8/9/17 e 24/6/16.