RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 265, C-565/16 19 APRILE 2018 BRUXELLES II BIS DIRITTO SUCCESSORIO RINUNCIA ALL’EREDITÀ DEVOLUTA AD UN MINORE. Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare ad un’eredità per conto di un minore – Competenza in materia genitoriale – Proroga di competenza – Presupposti. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest’ultimo in uno Stato membro Italia, n.d.a. , hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un’eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro Grecia, n.d.a. , l’art. 12, § .3, lett. b , Regolamento CE n. 2201/2003 Bruxelles II bis deve essere interpretato nel senso che i genitori accettano univocamente l’autorità giurisdizionale da loro scelta se effettuano un deposito congiunto il PM parte ex lege , secondo il diritto nazionale del giudice adito, di tale azione lo è anche nel procedimento ex art. 12, § .3. Vi è un accordo implicito alla proroga della competenza solo se alla data in cui il giudice adito dai genitori non c’è stata un’opposizione da parte del PM questa condizione si ritiene soddisfatta. La circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell’asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all’interesse superiore del minore. Il nonno della minore era stato condannato per truffa, sì che c’era il concreto rischio che fosse citata in sede civile per risarcire le vittime. Per tale motivo gli altri eredi nonna, mamma e zia vi avevano già rinunciato. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2015 710 e 2016 819 nella rassegna del 6/11/16. EU C 2018 256, C-316 E 424/16 17 APRILE 2018 CITTADINANZA DELL’UE MIGRAZIONI INTERNE ALL’UE PROTEZIONE RAFFORZATA CONTRO L’ALLONTANAMENTO PRESUPPOSTI. Chi ha scontato una pena detentiva nello Stato ospitante ha diritto alla protezione rafforzata contro l’allontanamento? L’art. 28 § . 3 Lett. a Direttiva 2004/38/C diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri deve essere interpretato nel senso che il beneficio della protezione contro l’allontanamento dal territorio prevista in detta disposizione è subordinato alla condizione che l’interessato disponga di un diritto di soggiorno permanente ai sensi degli 16 e 28 § .2 Nel caso, poi, di un cittadino dell’UE che sconta una pena privativa della libertà e nei cui confronti è stata adottata una decisione di allontanamento, la condizione di aver soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni , in essa sancita, può essere soddisfatta purché una valutazione complessiva della situazione dell’interessato, che tenga conto di tutti gli aspetti rilevanti, induca a concludere che, nonostante detta detenzione, i legami di integrazione che uniscono l’interessato allo Stato membro ospitante non siano stati rotti. Tra questi aspetti si annoverano, in particolare, la forza dei legami di integrazione creati con lo Stato membro ospitante prima che l’interessato fosse posto in stato di detenzione, la natura del reato che ha giustificato il periodo di detenzione scontato e le circostanze in cui è stato commesso nonché la condotta dell’interessato durante il periodo di detenzione. Infine la questione sull’aver soddisfatto il requisito del soggiorno nei precedente decennio deve essere valutata alla data in cui viene adottata la decisione iniziale di allontanamento. Il C 424/16 riguarda un nostro connazionale le autorità inglesi ne avevano chiesto l’allontanamento coatto dopo aver scontato una pena detentiva di 5 anni per omicidio, malgrado vi risiedesse da oltre 20 anni. La detenzione in questo Stato non interrompe ipso iure i legami di integrazione che detta persona ha creato con il paese ospitante e, pertanto, non lo priva automaticamente della protezione rafforzata. Sul tema EU C 2014 9, 2012 300 e 2010 708.