RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 209, C-688/15 E 109/16 22 MARZO 2018 FALLIMENTO BANCHE INDENIZZO INVESTITORI GARANZIE DEL DEPOSITO. Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali – Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento – Ente creditizio emittente di valori mobiliari – Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari – Fallimento dell’ente creditizio suddetto prima dell’emissione dei valori mobiliari in questione – Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori. Le disposizioni della direttiva 97/9/CE sistemi di indennizzo degli investitori e, dall’altro, quelle della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi, novellata dalla direttiva 2009/14/CE , devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l’emittente, in circostanze in cui l’emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente creditizio in questione, ricadono sia nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19. L’art. 2 § .3 della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi che in quello di indennizzo degli investitori, previsti da dette direttive, , e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell’ambito dell’una o dell’altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all’uno o all’altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive. Gli artt. 1, punto 1, della direttiva 94/19, 1, punto 4 e 2 § . 2 comma II della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un’impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori. Sul tema EU C 2017 1011 e 2016 975 EU C 2017 745, 377 e 2015 418 nelle rassegne dell’1/12 e 25/8/17, 25/6/15 Direttiva 2014/49/UE DGSD sulle garanzie dei depositi. Presenta analogie con le azioni d’indennizzo promosse dai risparmiatori danneggiati dal fallimento di note banche italiane. EU C 2018 200, C-551/16 21 MARZO 2018 TUTELA DEL LAVORO LAVORATORI MIGRANTI DISOCCUPAZIONE. Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni di disoccupazione – Disoccupato che si reca in un altro Stato membro – Mantenimento del diritto alle prestazioni – Durata. L’art. 64 § . 1 Lett. c Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone all’istituzione competente di rifiutare, in linea di principio, qualsiasi richiesta di proroga del periodo di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi, a meno che detta istituzione ritenga che il rifiuto di tale domanda conduca a un risultato irragionevole. Questa norma consente al disoccupato di recarsi all’estero per cercare un impiego conservando, per 3 mesi sino ad un massimo di 6 , il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti previsti dalla stessa senza dover restare a disposizione del centro dell’impiego. Sul tema EU C 1980 163, 2016 835 e 436 nelle rassegne del 2/12 e 17/6/16. È analoga alla EU C 2018 203, C-133 e 134/17 del 21/3/18 sulla compatibilità delle leggi rumene sulla valutazione delle classi di rischio dei lavoratori e le relative procedure d’impugnazione col diritto dell’UE.