RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 180, C-482/16 14 MARZO 2018 TUTELA DEL LAVORO -CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA PRIMA DEI 18 ANNI. Principio di non discriminazione fondata sull’età – Carta di Nizza – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento – Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni contrarie al principio di parità di trattamento. Gli artt. 45 TFUE e 2, 6 e 16 Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico. I principi di diritto di questa sentenza sono già stati codificati dalle EU C 2009 381 e 2015 38 nella rassegna del 30/1/15. È analoga anche alla EU C 2018 189, C-431/16 del 15/3/18 l’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente è compatibile con la pensione di vecchiaia di un altro Stato membro o della Svizzera. In questi casi non è opponibile la norma anticumulo interna Spagna sono prestazioni aventi la stessa natura e l’indennità integrativa non è menzionata nell’allegato IV, parte D del Regolamento 1408/71 ssm . EU C 2018 21, C-249/15 18 GENNAIO 2018 LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI RESTRIZIONI LEASING –IMMATRICOLAZIONE DI AUTO STRANIERE. Veicolo a motore preso in leasing da un residente di uno Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro Stato membro – Tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata di utilizzo del veicolo – Necessità di un consenso delle autorità fiscali nazionali prima della messa in circolazione – Giustificazione – Prevenzione dell’elusione delle norme fiscali nonché della loro applicazione fraudolenta o abusiva – Salvaguardia della competenza fiscale dello Stato – Proporzionalità. L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una prassi amministrativa di uno Stato membro, come quelle in causa nei procedimenti principali, secondo le quali 1 la messa in circolazione di un veicolo preso in leasing da un residente di tale Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro Stato membro, al fine di un utilizzo temporaneo di tale veicolo nel primo Stato membro, mediante il pagamento di una tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata di tale utilizzo, è subordinata, per quanto riguarda tale pagamento, a un’autorizzazione previa delle autorità fiscali di tale primo Stato membro, senza la quale il suddetto veicolo non può, in via di principio, essere messo in circolazione nel suo territorio, e 2 la facoltà di mettere in circolazione immediatamente detto veicolo in tale primo Stato membro, durante l’esame della richiesta del soggetto passivo diretta a ottenere il beneficio del pagamento di una tassa di immatricolazione relativa a detto veicolo calcolata proporzionalmente alla durata del suo utilizzo in tale primo Stato membro, è subordinata al pagamento in anticipo dell’importo totale della tassa di immatricolazione, fatto salvo il rimborso dell’eccedenza, maggiorata degli interessi, se e quando il soggetto passivo sarà stato autorizzato, dalle suddette autorità fiscali, a versare la tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati enunciati nelle EU C 2017 698, 2010 87 e 2002 195.