RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I POULIOU comma GRECIA 8 MARZO 2018, RIcomma 39726/10 TUTELA DELLA PROFESSIONE LEGALE - DETENZIONE CAUTELARE. 35 giorni sono troppi per decidere sull’istanza di rilascio, anche se la vicenda è complessa. Il ricorrente è un avvocato che è stato trattenuto in detenzione cautelare oltre i limiti di legge perché sospettato di far parte di un’associazione criminale che aveva commesso molti crimini e nelle specifico di aver preso parte ad un rapimento di un imprenditore, di aver commesso atti finalizzati ad un tentato omicidio ed un omicidio volontario. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 5§ .4 poiché il vaglio dell’istanza di rilascio deve avvenire in un tempo ragionevole. Tale esigenza di rapidità della procedura non deve essere vagliata in astratto, ma in un quadro generale di valutazione dei dati, tenendo conto delle circostanze del caso. Il Governo ha evidenziato come il caso fosse complesso per il numero e la gravità delle accuse, ma la CEDU ha ribadito l’incompatibilità di questa durata 35 gg con la nozione di tempo ragionevole , tanto più che la sua prassi ha constatato questa deroga anche nei casi in cui l’analisi era durata da 20 a 47 gg. Sul tema Rehbock c. Slovenia del 2000, Butusov c. Russia del 22/12/09 e Christodoulou ed altri c. Grecia del 5/6/14. SEZ. IV MIKHAYLOVA comma UCRAINA 6 MARZO 2018, RIcomma 10644/08 EQUO PROCESSO - DIRITTO DI CRITICA - RAPPPORTI TRA PARTI E GIUDICE - OLTRAGGIO ALLA CORTE. Non è imparziale il processo per oltraggio alla Corte in cui manca il PM. Durante un processo promosso in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale contro un’azienda di prestazione di servizi di un comune per la refusione di arretrati, la ricorrente contestò il giudice accusandolo di parzialità non conosco alcun processo in cui avete reso una decisione legale non sapete assolutamente cosa voglia dire il diritto . Il giudizio fu sospeso per un’ora durante la quale furono trasmessi gli atti ad un altro giudice che la processò per oltraggio alla Corte infrazione amministrativa condannandola a 5 giorni di carcere. Riscontrate varie deroghe alla Cedu. Per la CEDU il giudice è parziale quando ci sono elementi soggettivi pregiudizi verso le parti, etc. ed oggettivi inimicizie, conflitto d’interessi, legami con le altre parti, con i legali etc. e basta che chi l’invochi abbia una fondata paura di tale vizio, anche se non vi sono fatti fondati che lo dimostrino. In breve per la CEDU non deve essere fatta giustizia, ma si deve vedere come essa è fatta , perché il giudice deve inspirare la fiducia della collettività nel sistema giustizia. Nella fattispecie, in base alla prassi costante della CEDU, l’assenza di un PM, in un processo in cui ha il diritto ad essere presente, denota parzialità della Corte. La ricorrente non ha avuto nemmeno sufficiente tempo per approntare le sue difese, tanto più che la nozione di oltraggio alla Corte non è definita chiaramente dalla legge ucraina violato l’articolo 6 § § . 1 e 3. In un processo deve essere garantita la libera discussione ed il diritto di critica non deve essere sottoposto a limiti in una società democratica la ricorrente non era un legale e non poteva essere soggetta a misure disciplinari come la pena per l’infrazione amministrativa il suo era sarcasmo basato su articoli di giornali che sollevavano dubbi sulla condotta del giudice violato l’articolo 10 Cedu. Infine l’oltraggio alla Corte non può essere considerato una reato minore, per il quale la CEDU ammette deroghe al diritto di appellare la condanna perciò c’è stata una violazione dell’articolo 2 protocollo 7 diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale . Sul tema Morice v. Francia [GC] nella rassegna del 24/4/15, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy v. Finlandia [GC] del 27/6/17, Gurepka c. Ucraina n. 2 dell’8/4/10 e Padovani c. Italia del 26/2/93.