RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 112, C-523 E 536/16 28 FEBBRAIO 2018 APPALTI PUBBLICI CHIARIMENTI E REGOLARIZZAZIONE DELLE OFFERTE SOCCORSO ISTRUTTORIO ITALIA. Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare – Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici – Par condicio – Principio di proporzionalità. Il diritto dell’UE, in particolare l’art. 51 Direttiva 2004/18/CE procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi , i principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui agli art. 10 Direttiva 2004/17/CE procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e all’art. 2 Direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l’amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l’offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali, ai sensi di detta normativa, a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l’importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. Per contro, queste stesse disposizioni e questi stessi principi devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l’amministrazione aggiudicatrice può imporre a un offerente, dietro pagamento da parte di quest’ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate finirebbero con l’equivalere alla presentazione di una nuova offerta. Pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio chiamato a decidere l’opposizione ad una sanzione promossa da una ditta capogruppo di una RTI. La CGUE, eccependo diverse criticità dell’art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163/16 soccorso istruttorio , meglio descritte in sentenza manca una definizione di irregolarità gravi , applicazione automatica della sanzione prestabilita dall’appaltante in assenza di una motivazione individuale etc. che lo rendono incompatibile col diritto dell’UE. Nella fattispecie la sanzione è stata giudicata esorbitante e sproporzionata, tanto più che in un caso l’omissione non era un’irregolarità essenziale, ma una svista mancava la firma del legale rappresentante nella dichiarazione d’impegno . Sul tema EU C 2017 203, 358 e 712. Sempre relativa all’Italia EU C 2018, C-117/17 sulla tutela dell’ambiente. EU C 2018 117, C-64/16 27 FEBBRAIO 2018 TUTELA DEL LAVORO MAGISTRATURA RIDUZIONE DEGLI STIPENDI PER CRISI. Mezzi di ricorso – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Carta di Nizza – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Misure di austerità di bilancio. L’art. 19 § .1 comma II TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione ai membri del Tribunal de Contas Corte dei conti, Portogallo di misure generali di riduzione salariale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, connesse ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio nonché ad un programma di assistenza finanziaria dell’UE. Infatti è rispettato il principio della tutela giurisdizionale effettiva e non c’è stata discriminazione perché i tagli salariali hanno riguardato buona parte del pubblico settore rappresentanti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono misure generali dirette a far sì che un insieme di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di austerità dettato dalle esigenze imperative di riduzione del disavanzo di bilancio eccessivo dello Stato portoghese . Inoltre, erano temporanee perché durate solo due anni 1/10/14 1/10/16 . Sul tema EU C 2017 126, 2013 625 e 2011 123.