RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III IVASHCHENKO comma RUSSIA 13 FEBBRAIO 2018, RIC.61064/10. PRIVACY LIBERTÀ DI STAMPA SEQUESTRO E COPIE DI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ. Vietato copiare dati dal PC del giornalista i doganieri devono rispettarne la privacy. Il ricorrente è un fotoreporter che lamenta un’ingerenza nella sua privacy da parte dei doganieri russi che, al ritorno da un reportage dall’Abkhazia, lo fermarono, lo perquisirono e sequestrarono il suo PC oltre alla videocamera ed altre schede di memoria copiando su DVD informazioni senza il suo consenso. I doganieri giustificarono ciò col sospetto che potesse trasportare materiali degli estremisti . Vani i ricorsi. La Corte ha ravvisato un’illegittima, arbitraria e sproporzionata interferenza nei diritti alla privacy ed al rispetto della corrispondenza del ricorrente art. 8 Cedu, nei factsheets New technologies . Il quadro normativo, giuridico e lo stesso funzionamento delle Corti interne presentano gravi lacune, che comportano anche una deroga al principio della certezza del diritto non sono chiari l’ambito ed i termini della legge contro l’estremismo/terrorismo, le norme e la prassi non sono prevedibili e non c’è alcuna disposizione nei codici civile, doganale e di rito che autorizzi la perquisizione, il sequestro e l’estrazione di dati senza un ordine dell’autorità giudiziaria e mancano garanzie contro gli abusi e gli arbitri. Non basta un mero sospetto per legittimare tutto ciò. Le Corti interne non hanno verificato se la misura fosse atta a raggiungere uno scopo legittimo e necessario in una società democratica ed hanno ignorato che si trattasse di materiale giornalistico. Sul tema Delfi AS v. Estonia [GC] nel quotidiano del 16/6/15, Gillan e Quinton c. Regno Unito del 2010 e Maestri c. Italia [GC] del 2004. SEZ. III ANDREY SMIRNOV comma RUSSIA 13 FEBBRAIO 2018, RIcomma 43149/10 DETENZIONE PROVVISORIA VISITE PARENTALI LIMITI. Le restrizioni automatiche alle visite dei genitori e le barriere fisiche col detenuto violano la Cedu. Aggredì un compagno di scuola con un coltello e fu, poi, condannato per tentato omicidio. Nei quasi 5 mesi di detenzione cautelare e mentre scontava la pena si vide imporre limitazioni alle visite dei genitori solo 2 al mese , sotto il controllo delle guardie e separati da un vetro per non avere contatti fisici. Ai genitori fu anche rifiutato il permesso per un incontro. Violati gli artt. 5 e 8 Cedu. In primis la materia è disciplinata dalla Risoluzione dell’ONU n. 45/113 del 1990 che detta le regole sui minori privati della loro libertà e dalla Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del COE n. 8/11 si possono imporre limiti, compreso il monitoraggio, ai contatti ed alle comunicazioni dei minori detenuti col mondo esterno e con la famiglia per il corretto svolgimento delle indagini, la tutela delle vittime, la sicurezza, l’ordine interno e la prevenzione dei reati, ma in ogni caso deve essere garantito un minimo contatto fisico. Le restrizioni, il diniego e la barriera di vetro in esame sono misure sproporzionate e non necessarie in una società democratica le autorità hanno oltrepassato il loro margine discrezionale e, pur avendo una base legale, non hanno saputo dimostrare le esigenze che le giustificassero. C’è stata, quindi, una grave ed arbitraria interferenza nella vita familiare del detenuto e dei suoi cari. Violato anche il suo diritto alla libertà perché la detenzione provvisoria collettiva sua e del coimputato deve essere valutata caso per caso e le autorità devono prendere in considerazione misure alternative, prima dell’inizio del giudizio, per garantirne la comparizione al processo. Sul tema Buzadji c. Moldavia [GC] del 2016, Khoroshenko v. Russia [GC] del 2015 e Messina c. Italia n. 2 del 2000.