RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V YONCHEV comma BULGARIA 7 DICEMBRE 2017, RIC.12504/09 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI TUTELA DELLA PRIVACY GARANZIE PROCESSUALI Il diritto di accesso ai documenti è un interesse vitale che lo Stato, salvo rari tassativi casi, non può negare. Il soggetto della questione è un poliziotto che partecipò a diverse missioni internazionali e quando chiese di partire per l’ultima gli fu negato per due valutazioni psicologiche negative che lo rendevano inabile al lavoro. Chiese invano di avervi accesso senza un’adeguata motivazione gli fu negato l’accesso perché le valutazioni erano considerate materiale sensibile e protetto da segreto e gli fu negato, inoltre, l’accesso anche ai dati non sensibili per tutelare la segretezza delle informazioni classificate nel loro complesso. Lo Stato è venuto meno ai suoi doveri positivi di fornire una procedura adeguata ed efficace per consentire al ricorrente di comprendere la valutazione d’inidoneità psicologica avrebbe dovuto concedergli l’ostensione dei documenti non secretati e dotarsi anche di opportune norme in materia. La CEDU ribadisce come il diritto di accesso ai documenti ed ai dati detenuti dalle autorità, salvo rari e tassativi casi sicurezza nazionale, segreto di Stato, istruttorio, professionale, ecc. , deve essere sempre possibile perché è un diritto vitale, sì che è giusto che l’interessato possa avere informazioni sulla sua salute ed i rischi cui è stata eventualmente esposta, sulle proprie origini naturali, sulla propria infanzia, addirittura sui reports dei servizi segreti dei dissolti regimi totalitari, ecc. Tutto ciò rientra, infatti, nella nozione di vita privata, quale integrità psico-fisica di un individuo e come tale è tutelata dall’art. 8 Cedu che nella fattispecie è stato violato, poiché il rifiuto era arbitrario e costituiva un’interferenza illecita nella privacy del ricorrente. Sul tema Joanna Szulc c. Polonia del 13/11/12, Odièvre v. Francia [GC] del 2003 e Guerra ed altri c. Italia del 19/2/98 SEZ. V VANCHEV comma BULGARIA 19 OTTOBRE 2017, RIcomma 60873/09 EQUO PROCESSO ECCESSIVA DURATA DELLA DETENZIONE CONDANNA ALLE SPESE DI LITE SUPERIORE ALL’INDENNIZZO Le tariffe delle spese legali devono essere eque e non scoraggiare le parti ad agire. Lamenta che la sua detenzione durò più della sua effettiva condanna e che l’indennizzo riconosciutogli in terzo grado per questa ingiusta detenzione fu sensibilmente ridotto dalla condanna alle eccessive spese di lite in primo grado gli furono liquidati €. 1040 contro un risarcimento definitivo di €. 1530 . Riconosciuta una deroga agli artt. 5 e 6 Cedu. Infatti è palese come la detenzione, che oltrepassi la durata della pena inflitta con sentenza definitiva, costituisca una detenzione illecita ed ingiustificata Nagiyev c. Azerbaigian del 23/4/15 e Saadi c. Italia [GC] del 2008 . Per la CEDU regole troppo rigide sulla liquidazione delle spese di lite e costi per i diritti di cancelleria troppo cari costituiscono un ostacolo all’accesso alla giustizia, perché possono essere un deterrente per far valere i propri diritti in giudizio. Infatti dopo la sentenza Stankov c. Bulgaria del 2007 è stato modificato il sistema di liquidazione delle spese legali, introducendo tariffe flessibili” indipendenti dal valore della lite, è stato mutato il tariffario, ma il ricorrente non ha potuto godere di questa novella, sì che è stato leso il suo diritto all’equo processo. Su questo tema si segnala anche la GC Merabshivili c. Georgia che ha confermato la decisione di primo grado del 14/6/16 ravvisando una parziale deroga all’art. 5 ed una violazione dell’art. 18 limitazione dell’uso di restrizioni dei diritti in combinato con l’art. 5 § .1 la detenzione provvisoria era stata usata per togliere l’ex premier georgiano dalla scena politica e per far pressione per ottenere informazioni nell’ambito delle inchieste sulla morte di un altro ex premier e sui conti bancari del presidente, che erano vicende estranee al suo giudizio penale.