RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 914, C-214/16 29 NOVEMBRE 2017 TUTELA DEI LAVORATORI DIRITTO ALLE FERIE CARENZA DI RECLAMI INTERNI. La normativa inglese sulle ferie retribuite e sull’indennità finanziaria viola il diritto dell’UE. L’art. 7 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e il diritto a un ricorso effettivo, sancito all’art. 47 Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro in merito alla questione se il lavoratore abbia diritto alle ferie annuali retribuite ai sensi ai sensi del primo di tali articoli, ostano a che il lavoratore debba anzitutto beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per tali ferie. L’art. 7 poi deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare e, se del caso, cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuirle. La giurisprudenza della CGUE che legittima invece le norme e le prassi che impongono dette restrizioni periodo di riporto pari a 15 mesi scaduto il quale il diritto alle ferie si estingue si riferisce ai casi di assenza per malattia del lavoratore, non ravvisabili nella fattispecie si vuole tutelare il datore di lavoro dal rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del lavoratore e dalle difficoltà che essi potrebbero implicare per l’organizzazione del lavoro. In tutti gli altri, visto che il datore si arricchirebbe indebitamente e sarebbe in contrasto con la ratio di tali norme, questi deve assolvere a doveri ben precisi per non incorrere in ovvie conseguenze rispettare questo diritto e laddove le ferie retribuite non siano state godute, prima della cessazione del rapporto di lavoro, per motivi indipendenti dalla volontà del dipendente, versargli un’indennità integrativa EU C 2011 761, 2014 351 e 2016 502 nella rassegna dell’1/7/16 . Sul diritto al congedo parentale della lavoratrice in prova e sulla previdenza sociale concessa al lavoratore a domicilio che svolge la sua attività in due Stati diversi si vedano le EU C 2017 637 e 673, 674 del 7 e del 13/9/17. EU C 2017 745, C-413/15 10 OTTOBRE 2017 RCA RESPONSABILITÀ PER DANNI AL TERZO TRASPORTATO INDENNIZZO VITTIME DELLA STRADA. Organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato – Invocabilità di una direttiva nei confronti di uno Stato – Condizioni in presenza delle quali un organismo di diritto privato può essere considerato un’emanazione dello Stato e sono ad esso opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto. L’art. 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza Foster e a. C 188/89, EU C 1990 313 , lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della stessa. Le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 1 § .4 della seconda direttiva 84/5/CEE RCA , come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo. La lite che ha originato questo caso riguarda il rifiuto d’indennizzare un terzo trasportato su un veicolo, non omologato a ciò, rimasto ferito in un sinistro stradale. La CGUE, nello statuire quanto sopra, chiarisce gli oneri che gravano sul MIBI, il cui intervento è volto a colmare l’inadempienza dello Stato membro rispetto al suo obbligo di provvedere affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione EU C 2013 512 .