RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CAFAGNA C. ITALIA 12 OTTOBRE 2017, RIC.26073/13 EQUO PROCESSO PENALE CONTRADDITTORIO TESTE RESOSI IRREPERIBILE. La condanna basata su una testimonianza della vittima irreperibile è incompatibile con l’articolo 6 Cedu. Fu accusato di aver cercato di derubare, assieme ad un complice, in strada un uomo, che colpì con pugno mentre cercava di fuggire. La vittima si recò alla tenenza dei carabinieri ove sporse denuncia e, tramite un riscontro fotografico, identificò gli aggressori. Non ha potuto, però, confermare l’identificazione in aula, perché, nel frattempo, era diventata irreperibile, sì che non ha potuto controinterrogarlo. Le Corti italiane pur avendo condotto un esame rigoroso non hanno potuto apprezzare, in modo equo e concreto, l’affidabilità del teste/vittima è sempre necessario un confronto tra accusatore ed accusato, altrimenti si lede il contraddittorio e si limitano i diritti alla difesa ciò è incompatibile con le esigenze di un equo processo Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC] del 2011, Ivanov c. Russia del 25/4/13 e Riahi c. Belgio del 14/6/16 . Oggi la CEDU ha deciso anche il caso Tiziana Pennino c. Italia ravvisando una deroga all’articolo 3 Cedu nel presunto maltrattamento da parte dei vigili mentre l’arrestavano per guida in stato d’ebrezza. SEZ. I ADYAN ED ALTRI C. ARMENIA 12 OTTOBRE 2017, RIC.75604/11 OBIEZIONE DI COSCIENZA TESTIMONI DI GEOVA LIBERTÀ RELIGIOSA. Bisogna rispettare sempre l’obiezione di coscienza, espressione di libertà di pensiero e religiosa. Furono condannati perché, invocando i precetti della loro religione, si rifiutarono di svolgere il servizio militare e quello civile sostitutivo. Violato l’articolo 9 Cedu nei factsheets Coscientious objection . Il servizio civile sostitutivo della naja presenta due grosse pecche è più lungo 42 contro 24 mesi ed è svolto sotto l’egida delle autorità militari, sì che vigevano le regole di questo ordinamento e i ricorrenti avrebbero dovuto indossare la divisa. Le Corti interne non hanno quindi attuato un buon equilibrio tra i contrapposti interessi, ledendo le convinzioni religiose ed il diritto all’obiezione di coscienza dei ricorrenti. Infine avevano già scontato due anni della pena, cui erano stati condannati per detto rifiuto, quando è stata riformata la legge che disciplina ciò Bayatyan c. Armenia [GC] del 2011 ed Izzetin Dogan ed altri c. Turchia [GC] del 2016 consentendo loro di chiedere l’annullamento della condanna. Ricca sezione sulla normativa internazionale in materia di obiezione di coscienza. SEZ. III LACHINKHINA C. RUSSIA 10 OTTOBRE 2017, RIC.38783/07 TUTELA DEI CONSUMATORI INCAUTO ACQUISTO SEQUESTRO DEL BENE. Non ci sono forme di pubblicità sugli oneri che gravano sul bene sequestro illecito ed arbitrario. L’auto che aveva acquistato da un privato risultò essere la prova materiale in un processo penale contro il dante causa che l’aveva rivenduta in deroga al contratto di prestito, siglato per il precedente acquisto, che non era stato rimborsato. Vani i ricorsi in sede civile e penale. Violato l’articolo 1 protocollo 1 le autorità hanno errato nel prediligere la tutela degli interessi della banca, senza predisporre misure alternative al sequestro, durato quasi 11 anni, come un divieto di alienazione. Nulla faceva pensare ad un suo coinvolgimento nella censurata frode, non era a conoscenza del pegno, poiché per questi beni non ci sono forme di pubblicità di tali oneri non poteva nemmeno essere accusata di negligenza e non avrebbe potuto avere nemmeno una sentenza civile a suo favore per acclararne la proprietà, poiché è esperibile solo a conclusione del giudizio penale Sulejmani c. Macedonia del 28/4/16 e Borjonov c. Russia del 22/1/09 .