RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 708, C-149/16 21 SETTEMBRE 2017 TUTELA DEI LAVORATORI MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DOVERI DEL DATORE. Nozione di licenziamento” – Assimilazione ai licenziamenti delle cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro” – Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali. Gli artt. 1 § .1 e 2 Direttiva 98/59/CE licenziamenti collettivi devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni di cui all’art. 2 qualora preveda di effettuare, a sfavore dei lavoratori, una modifica unilaterale delle condizioni salariali che, in caso di rifiuto da parte di questi ultimi, comporta la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 1 § .1, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. La prassi costante comprende nella nozione di licenziamento collettivo ogni modifica unilaterale da parte del datore delle condizioni essenziali del lavoro nella fattispecie i mutamenti riguardavano lo stipendio ed i premi di anzianità , per ragioni non inerenti al dipendente. Avrebbe dovuto perciò consultare le rappresentanze sindacali prima di procedere a queste variazioni EU C 2009 533 . Sullo stesso tema si veda l’odierna EU C 2017 711, C-429/16. EU C 2017 703, C-186/16 20 SETTEMBRE 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI CLAUSOLE VESSATORIE ONERI INFORMATIVI DELLA BANCA. Contratto di credito concluso in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato – Portata della nozione di clausole formulate in modo chiaro e comprensibile” – Livello d’informazione che deve essere fornito dalla banca. La nozione di oggetto principale del contratto ex art. 4 § .2 Direttiva 93/13/CEE comprende una clausola contrattuale, come quella oggetto del procedimento principale, inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in forza della quale il prestito deve essere restituito nella stessa valuta estera nella quale è stato contratto, fissando una prestazione essenziale che lo caratterizza. Essa, quindi, non può essere ritenuta abusiva se formulata in modo chiaro e comprensibile. A tal fine la banca deve fornire ai mutuatari informazioni sufficienti ed in suo possesso la postilla deve essere comprensibile sul piano formale, grammatiche ed in merito alla sue conseguenze economiche, anche potenzialmente significative a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Ai sensi dell’art. 3 § .1 tale valutazione deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione di detto contratto, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sulla sua ulteriore esecuzione. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di questi requisiti e valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione. In linea con la prassi costante su questi temi EU C 2017 60 e 121, 2015 262 e 2014 282 nella rassegna del 17/2/17 e nei quotidiani del 23/4/15 e 5/5/14 .