RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 642, C-506/16 7 SETTEMBRE 2017 RCA RIFIUTO DI RISARCIRE I DANNI AL RESPONSABILE DEL SINISTRO. Conducente responsabile del sinistro che ha causato il decesso del coniuge terzo trasportato – Normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile del sinistro. Le Direttiva 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE ssm devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente di un autoveicolo, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale che ha comportato il decesso del coniuge, passeggero di tale veicolo, di essere risarcito del danno patrimoniale che ha subito a causa di tale decesso. La responsabilità per danni provocati a terzi coperta dalla RCA è diversa dalla portata del risarcimento degli stessi a titolo di responsabilità civile dell’assicurato la prima è regolata dal diritto dell’UE, l’altra da quello nazionale che esclude ogni forma di risarcimento lesioni del conducente, danni non patrimoniali ed ogni altro danno conseguenza del decesso del coniuge, salvo che il colpevole avesse ricevuto o potuto esigere gli alimenti da questo ultimo . Ergo il divieto è lecito tanto più che non pregiudica la risarcibilità di altri danni coperti dalla RCA EU C 2012 256 . EU C 2017 644, C-559/16 7 SETTEMBRE 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI DANNI DA OVERBOOKING, CANCELLAZIONE DEL VOLO ETC. – CRITERI DI CALCOLO. Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di distanza” da considerare. L’art. 7 § . 1 Regolamento CE numero 261/2004 regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato deve essere interpretato nel senso che la nozione di distanza include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa. Il Regolamento non fa distinzioni tra volo diretto o suddiviso in tratte coincidenze il diritto all’indennizzo è lo stesso in entrambi i casi. Il danno è calcolato sulla distanza radiale id est ortodromica si deve fare riferimento, perciò, all’effettiva distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, essendo irrilevante se essa è maggiore a causa di coincidenze suddivisa in più tratte poiché di per sé non aggrava l’entità del disagio subito dai passeggeri rispetto a quelli che hanno effettuato un volo diretto EU C 2012 657 .