RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZZ. I E V CASI VASALIADOU C. GRECIA E STAMOVA C. BULGARIA 6 APRILE E 19 GENNAIO 2017, RICC.32884/09 E 8725/07 EQUO PROCESSO CRITERI PER L’INDENNIZZO DA RITARDATA OTTEMPERANZA TUTELA DEI DIRITTI ECONOMICI. Lo Stato deve ottemperare rapidamente alle sentenze difficile quantificare l’indennizzo dopo la demolizione. Sono due casi analoghi nel primo non ha potuto espropriare un terreno da destinare all’orticultura perché dopo 5 anni la PA non aveva ottemperato alla sentenza a lui favorevole. Stessa cosa nel secondo caso in cui era impossibile ottenere il bene oggetto di una procedura di privatizzazione 3 sentenze favorevoli perché demolito ed il ricorrente fu pure condannato a rifondere le spese di lite alla PA. Violati gli artt. 6 primo caso ed 1 protocollo 1 da solo ed in combinato con l’articolo 13 secondo assenza di rimedi per far valere i diritti alla rapida ottemperanza ed all’indennizzo per detti ritardi . Infatti la P.A. aveva l’onere di ottemperare in tempi ragionevoli agli ordini giudiziari nel rispetto dell’equo processo Buyan ed altri c. Grecia del 3/7/12 e Prodan c. Moldavia del 2004 . Nel secondo caso sono stati lesi i diritti economici del ricorrente che ha dovuto sostenere altre spese per non poter godere del bene distrutto e senza essere indennizzato, essendo irrilevante la sua fatiscenza e che sarebbe stato comunque demolito. Era difficile, perciò, se non impossibile quantificare i danni subiti dall’interessato dato che il bene era divenuto inesistente. Infatti si devono considerare molteplici fattori per calcolarli le perdite passate e future, l’aleatorietà delle sorti dell’attività, il grado di incertezza sulla sua produttività, nel caso dell’avvenuto acquisto, i rischi connessi allo svolgimento di un’attività commerciale, sì che è da disattendere la precedente valutazione delle Corti interne liquidando, perciò, il danno in via equitativa tenendo conto < < della durata commerciale del negozio> > Dimitar Yanakiev c. Bulgaria n. 2 del 31/3/16 e Nagmetov c. Russia [GC] del 30/3/17 riconosciuto un risarcimento complessivo di circa €.33000. L’esclusione del risarcimento per la perdita del profitto, dovuta ad un illecito della P.A., è poi incompatibile col diritto dell’UE EU C 1996 79 . SEZ. II CASO TEK GIDA IS SENDIKASI C. TURCHIA 4 APRILE 2017, RIC.350009/05 TUTELA DEI LAVORATORI RAPPRESENTANZE SINDACALI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. L’unico limite alla libertà sindacale è il quorum di iscritti per esercitarla. È un sindacato che raggruppa lavoratori dell’industria agroalimentare. Una ditta licenziò senza indennità tutti i dipendenti 40 circa che rifiutarono di obbedire all’ordine di non aderirvi. Il sindacato adì le vie legali per vedere riconosciuta la propria rappresentatività ed impugnare questi licenziamenti illeciti le Corti però giudicarono che il numero d’iscritti era esiguo e quindi non poteva rivendicare la loro rappresentanza. Viola l’articolo 11 Cedu licenziare senza giusta causa gli iscritti a questo sindacato che avevano rifiutato di abbandonarlo Păstorul cel Bun Sindicatul c. Romania [GC] del 2013 forte tasso di disoccupazione tra tali dipendenti, che hanno ricevuto un’indennità pari ad un anno di stipendio dopo un lungo giudizio durata pari a 18 mesi anziché 3 ex lege con conseguenti effetti dissuasivi sugli aderenti attuali e futuri iscrizioni in sensibile calo . È, perciò, una palese arbitraria, sproporzionata ed illegittima interferenza nella libertà di riunione del sindacato ricorrente perché queste restrizioni gli hanno impedito di svolgere la sua attività tutela degli interessi dei propri membri presso il datore e partecipazione alla contrattazione collettiva . È esclusa ogni deroga, però, nella misura in cui le Corti interne hanno equamente bilanciato i contrapposti interessi nell’escludere la rappresentabilità del sindacato il criterio di calcolo degli iscritti quorum rientra nella discrezionalità dello Stato ed è un aspetto secondario delle attività sindacali nella fattispecie non lese nel loro nucleo.