RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 278, C-668/15 6 APRILE 2017 TUTELA DEL CONSUMATORE PRESTITI E/O MUTUO DI SCOPO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Istituto di credito che richiede un documento di identità supplementare, consistente in una copia del passaporto o del permesso di soggiorno, alle persone che richiedono un prestito per l’acquisto di un autoveicolo e che si sono identificate mediante la loro patente di guida, nella quale è indicato un luogo di nascita situato in un paese extra UE o non membro dell’Associazione europea di libero scambio. L’art. 2 § .2 lett. a e b Direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che non osta alla prassi di un istituto di credito, che impone al cliente la cui patente di guida indica un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell’UE o dell’Associazione europea di libero scambio un requisito di identificazione supplementare, mediante la presentazione di una copia del suo passaporto o del suo permesso di soggiorno. Si tratta, infatti, di una prassi commerciale che si fonda su criteri che non hanno collegamenti diretti od indiretti con l’origine etnica del richiedente, sì che è lecita e non vi è alcuna discriminazione razziale e su base etnica ai sensi del combinato degli artt. 1 e 2 lett. a e b Direttiva 2000/43 EU C 2015 480 . EU C 2017 221, C-211/16 16 MARZO 2017 IVA COMPENSAZIONE DEBITI CON LO STATO ITALIA. Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell’importo del rimborso o della compensazione del credito o dell’eccedenza dell’IVA. L’art. 183, comma 1, Direttiva 2006/112/CE ssm , relativa al sistema comune d’IVA deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole. La pregiudiziale è stata sollevata dalla Commissione tributaria di Torino in seno ad una lite sulla liceità del recupero delle somme eccedenti la soglia fissata dall’art. 34 l. n. 388/00 s’interroga sulla sua compatibilità col diritto dell’UE. La CGUE nota come non sia in discussione il diritto alla detrazione fiscale, ma piuttosto siano contestate le modalità di recupero delle eccedenze. Esse non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l’onere dell’IVA. In particolare, esse devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un’eccedenza di IVA. Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo EU C 2012 652 . Le detrazioni e le somme da rimborsare devono riferirsi al periodo d’imposta preso in oggetto nel procedimento e la possibilità di compensazione artt. 34 l. n. 388/00 e 17 d.lgs. n. 241/97 deve essere segnalata nei moduli per il saldo dei tributi. I limiti alla compensazione resi più stringenti dal Def appena varato e questa procedura di rimborso sono lecite e proporzionate perché volte a tutelare gli interessi economici dello Stato ed a contrastare l’evasione fiscale, sì da non premiare i contribuenti che hanno commesso illeciti.