RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO DEBRAY C. FRANCIA 2 MARZO 2017, RIC.52733/13 TUTELA DELL’IMMAGINE FAKES DEI CLIENTI ONLINE DIFFAMAZIONE CRITERI PER AVERE L’INDENNIZZO. Offese circostanziate richiedono un’accusa altrettanto dettagliata lecito il filtro della legge francese. È un medico che fu denunciato da una paziente che riportò online il sunto della querela trattandolo, assieme ai suoi collaboratori, come un ladro e tacciandolo di pratiche commerciali sleali, ingannevoli ed accusandolo di abuso di fiducia. Denunciò la donna ed il titolare del sito ove era stato pubblicato l’atto, ma le corti interne in ogni grado respinsero integralmente la sua azione in base alla legge interna legge sulla libertà di stampa doveva precisare nel dettaglio le accuse ed in che misure violassero detta legge, anziché limitarsi a qualificare alcuni fatti come insulti, altri come diffamazione. Infine la S.C. rilevò come la doppia qualificazione delle accuse come insulti e diffamazione rendesse nulla la citazione. Il medico ricorse alla CEDU per denunciare il denegato accesso alla giustizia. La CEDU ha escluso una deroga dell’articolo 6 Cedu la contestata norma non può essere tacciata di eccessivo formalismo. Infatti è necessario che chi lamenta una diffamazione sulla stampa od online debba circostanziare le proprie accuse ed essere dettagliato sugli elementi su cui le fonda questo onere/filtro ha il duplice scopo di tutelare i diritti di difesa dell’accusato e di proteggere la sua libertà di espressione ed in generale quella di stampa Brunet-Lecomte e Lyon Mag' c. Francia del 6/5/10 e Evans c. Regno Unito [GC] del 2007 . Inoltre non era stata annullata tutta la sentenza, ma solo le parti in cui aveva effettuato una doppia qualificazione dei contestati fatti attribuiti alla cliente ingiuria e diffamazione è stato rispettato il principio di certezza del diritto perché sia detto onere che la prassi in materia erano chiari, accessibili e ben noti al medico per altro difeso da un famosissimo studio legale parigino . SEZ. IV CASO BIVOLARU C. ROMANIA 28 FEBBRAIO 2017, RIC.28796/04 PRIVACY INTERCETTAZIONE PROCESSO MEDIATICO. Lecita la copertura mediatica di un processo di pubblico intesse, ma se l’indagato è assolto va rilasciato subito. È il leader di un movimento spirituale dello Yoga MISA 16 immobili del movimento furono perquisiti e lui, assieme ad altri adepti, fu accusato di pedofilia. Dato che cercò di scappare all’estero, malgrado il divieto d’espatrio, fu messo in detenzione cautelare. Fu condannato, ma ormai aveva ottenuto asilo politico in Svezia. Si lamentò dell’ampia eco mediatico della vicenda e delle dichiarazioni rese in pubblico da alcuni rappresentanti dello Stato. Lamentò che il materiale audio visivo, registrato durante le perquisizioni ed alcune intercettazioni, fossero state diffuse dai media, divulgando alcuni aspetti della sua vita privata. Respinte le censure mosse dal ricorrente circa la violazione degli articolo 5, 6 § .2 ed 8 Cedu. In quest’ultimo caso la copertura mediatica del processo rientrava nel pubblico interesse e non ha provato che le autorità interne avessero fornito ai media files audio e video delle intercettazioni e delle perquisizioni. La presunzione d’innocenza 6 § .2 è un baluardo dell’equo processo ed in penale ha una portata più ampia di una mera garanzia processuale ogni rappresentante dello Stato tribunale, giudice, autorità pubblica etc. si deve astenere da commenti sulla colpevolezza di una persona sino a che questa non è riconosciuta tale da una sentenza definitiva. Orbene le dichiarazioni particolarmente critiche sul suo rilascio espresse dal Ministro della PA e degli Interni erano state rilasciate 9 anni prima dell’effettiva condanna ed all’epoca il processo era stato subito interrotto, rispettando le sue garanzie processuali non avevano influito in alcun modo, dunque, sull’esito del processo allora in corso. È stata riconosciuta la sola violazione dell’articolo 5 § .1 per i ritardi nel rilasciarlo dopo l’assoluzione in appello nel 2004, mentre la prima custodia cautelare era lecita, perché aveva fondamento legale e, nel rispetto dei suoi diritti di difesa, gli erano state fornite dettagliate informazioni delle motivazioni di questa misura, delle accuse mossegli e delle modalità di difesa ed era sempre stato assistito da un legale Buzadji c. Moldavia[GC] del 5/7/16, Sciacca c. Italia del 2005, Marziano c.Italia del 2002 e Labita c. Italia [GC] del 2000 .