RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO SOLARINO C. ITALIA 9 FEBBRAIO 2017, RIC.76171/13 DIRITTO DI VISITA ALLA FIGLIAFALSE ACCUSE DI MOLESTIEREVOCA DELLE VISITE ANCHE AI NONNI PATERNI. I meri sospetti non devono interrompere i rapporti tra padre e figlia e tra nonni e nipote. Classico caso di accuse infondate contro l’ex coniuge. Divorziò nel 2006 quando la bambina aveva 2 anni e dal 2007 sino al 2013 si è visto negare il diritto di visita e di alloggio per sospetti di abusi sessuali nel 2009 furono accusati anche i nonni paterni sollevati con due distinte querele dalla ex moglie. Ben 2 CTU e due sentenze evidenziarono come i sospetti della donna fossero totalmente infondati, ma la CDA nel 2011, ignorando queste perizie, vietò all’uomo ed ai suoi genitori ogni contatto con la bimba. Nel 2015 il Tribunale di Catania ha evidenziato come questa interruzione per sospetti infondati avesse causato un danno grave ed irreparabile alla bimba che non aveva potuto aver per molti anni rapporti col padre, i nonni paterni ed il fratellastro nato nel frattempo. Violato l’art. 8 Cedu. La CEDU ribadisce come il rapporto padre-figlia sia fondamentale per il corretto sviluppo psico-fisico della minore e come debba essere garantito quello con i nonni ed il resto della famiglia. Lo Stato ha doveri positivi e negativi di garantire questo legame familiare, pur avendo ampio margine discrezionale nell’adozione delle misure e dei mezzi per conseguire tale fine essi, però, devono essere adottati rapidamente per evitare che il trascorrere del tempo aggravi il danno subito dal minore e dal genitore Manuello e Nevi c. Italia e Zhou c. Italia nei quotidiani del 20/1/15 e 23/1/14 .Nella fattispecie c’è stata un’interferenza illecita, arbitraria e non necessaria in uno stato democratico i giudici hanno errato ad interrompere questi rapporti sulla scorta di meri sospetti senza tener conto che due perizie ed alcune decisioni ne avevano dimostrato l’infondatezza. Riconosciuto un ricco indennizzo. Sempre sull’Italia oggi la CEDU ha deciso il caso Messana c. Italia ricomma /04 sulla lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti, spogliati illegalmente di un loro terreno, poi acquisito dalla PA con un esproprio indiretto, in deroga alle norme ed alle modalità che regolano l’espropriazione. SEZ. V CASO MITZINGER C. GERMANIA 9 FEBBRAIO 2017, RIC.29762/10 SUCCESSIONETUTELA DEI FIGLI NATURALIESCLUSIONE DALL’ASSE EREDITARIO EX LEGE. È discriminatorio negare l’eredità alla figlia naturale i figli sono tutti uguali. Fu riconosciuta dal padre nel 1951, quando era bambina ed intrattenne rapporti con l’uomo sino alla sua morte, con regolari e reciproche visite, accompagnata anche dal marito e dalla figlia. La legge tedesca nega ai figli naturali, nati prima del 1/7/49, come la ricorrente, i diritti successori e di ricevere una rendita finanziaria. Per la ricorrente è discriminatoria, essendo l’erede legale del padre e dato che la legittima moglie era affetta da demenza senile. Vani i ricorsi anche alla Consulta. Violati gli artt. 8 e 14 divieto di discriminazione Cedu. La Cedu è strettamente connessa al diritto vivente, perciò la sua esegesi e le sue garanzie si devono adattare all’evoluzione della società. Pur essendo lecito tutelare il legittimo affidamento del defunto e della sua famiglia nel nostro caso aveva lasciato tutto alla moglie e la certezza del diritto in materia, non si può negare che estromettere i figli naturali dai diritti successori è discriminatorio nei confronti di quelli legittimi. La ricorrente aveva sempre avuto lo status di figlia, perciò avrebbe dovuto concorrere all’eredità. Si dà atto anche delle riforme interne, in adozione dei principi dettati dalla giurisprudenza europea, volta ad eliminare questa discriminazione Fabris c. Francia [GC] del 2013 e Bauer c. Germania del 28/5/09 .Inserita nei factsheets Parental rights. SEZ. III CASO BUBON C. RUSSIA 7 FEBBRAIO 2017, RIC.63898/09 DIRITTO DI ACCESSODATI STATISTICI REDAZIONE DI ARTICOLI PER RIVISTE GIURIDICHE RIFIUTO. I brani giuridici li deve scrivere l’autore, non la PA lecito rifiutare l’accesso ai dati statistici. È un avvocato che collabora con diverse case editrici russe proprietarie di riviste giuridiche e di banche dati online e nell’ambito di queste collaborazioni deve redigere pezzi e brevi saggi su temi d’interesse giuridico e sociale, che necessitano di approfondite ricerche. Dovendo scrivere un articolo sulla lotta alla prostituzione nella regione di Khabarovsk chiese alla polizia locale alcuni dati statistici di cui era in possesso, fornendo precise indicazioni su come dovevano essere elaborati, ma non ricevette risposta silenzio rifiuto .Impugnò il diniego invano ritenendolo lesivo della sua libertà d’espressione. La CEDU, ribadendo che l’accesso ai dati, per essere informati ed informare, rientra nelle tutele dell’articolo Cedu, nella fattispecie ha escluso ogni deroga a questa norma. Infatti la raccomandazione del Consiglio dei ministri del COE n. 2/02 sull’acceso ai documenti ufficiali e la relativa Convenzione del 2009 non ancora in vigore e non ratificata dalla Russia chiariscono che per & lt %& lt %& lt /em> documenti ufficiali si intendono tutte le informazioni registrate in qualsiasi forma, elaborati o ricevuti e detenute dalle autorità pubbliche e collegato a qualsiasi funzione pubblica o amministrativa, ad eccezione dei documenti in fase di preparazione Magyar Helsinki Bizotts g -Comitato Helsinky ungheresec. Ungheria [GC] nel quotidiano del 10/11/16 e Weber c. Germania del 6/1/15 ed i dati richiesti sono già pronti, pubblici e disponibili il rifiuto delle autorità russe era legittimo.