RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 4, C-289/15 11 GENNAIO 2017 MAE COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE. Condizione della doppia incriminabilità– Articolo 9– Motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tratto dall’assenza di doppia incriminabilità– Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un’autorità pubblica. Gli artt. 7 § .3 e 9 § .1 Lett. D della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’UE come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo. Più precisamente per valutare se la condizione della doppia incriminabilità sia soddisfatta nel procedimento principale, il giudice del rinvio, incaricato del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza di condanna, deve perciò verificare se tali elementi di fatto, vale a dire la guida di un veicolo a motore nonostante una decisione formale che la vietasse, nell’ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio dello Stato membro cui appartiene detto giudice, sarebbero stati penalmente perseguibili secondo il diritto nazionale di quest’ultimo Stato. In caso di risposta affermativa, la condizione della doppia incriminabilità deve ritenersi soddisfatta . I principi sottesi alla fattispecie sono già stati elaborati dalle EU C 2016 835, 860 entrambe nella rassegna del 2/12/15 e 2015 474. EU C 2016 856, C-174/15 10 NOVEMBRE 2016 BIBLIOTECHE PRESTITO DI E-BOOK TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI. Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Prestito delle copie di opere – Prestito della copia di un libro in formato digitale– Biblioteche pubbliche. Gli artt. 1 § 1, 2 § .1 Lett. B e 6 § .1Direttiva 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di prestito , ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.Il diritto dell’UE, e in particolare l’art. 6 devono essere interpretati nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione di questa norma alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’UE da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’art. 4 § .2 Direttiva 2001/29/CE armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione . L’art. 6 poi osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale. Questa direttiva definisce la nozione di prestito come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che gli oggetti di cui all’art. 1 § .1 di detta direttiva, debbano includere anche gli oggetti intangibili, come quelli aventi natura digitale . Il dubbio sollevato dalla pregiudiziale era se in questa nozione potessero essere ricomprese anche le opere in formato digitale è stato risolto dalla Direttiva 92/100 che include anche questo mezzo di comunicazione elettronica dei dati nell’ambito di detta nozione, come emerge anche dai lavori preparatori. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2014 254, 2012 240 e 2011 631.