RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 980 e C-154,307 E 308/15 21 DICEMBRE 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI EFFICACIA ERGA OMNES DELLE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DELLE CLAUSOLE ABUSIVE. Contratti stipulati con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Dichiarazione di nullità – Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva. L’art. 6 § .1 direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell’art. 3 § .1, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo. Le contestate clausole prevedevano che, anche se il tasso d’interesse fosse divenuto inferiore ad una certa soglia tasso minimo definita dal contratto, il consumatore avrebbe dovuto continuare a pagare interessi quantomeno equivalenti a tale soglia senza poter beneficiare di un tasso inferiore. La S.C. spagnola nel 2013 le ha qualificate come abusive dato che il consumatore non era stato adeguatamente informato sulle loro conseguenze e lo Stato ha, però, deciso che la loro nullità valesse pro futuro, id est dalla data di tale decisione. La CGUE ribadisce di essere l’unica a poter porre limiti all’esegesi di una norma comunitaria, vista l’esigenza fondamentale dell’applicazione uniforme e generale del diritto dell’UE e che le condizioni stabilite dalle leggi interne degli Stati membri non possono in alcun modo pregiudicare la tutela dei consumatori come nella fattispecie EU C 2009 615, 2015 21 e 2016 514 e 835 nella rassegna del 2/12/16 . Su questo stesso tema l’odierna EU C 2016 987,C-119/15 ha stabilito che la nullità di una clausola abusiva vale erga omnes , sì che è considerato illecito il comportamento del professionista che inserisce in un contratto una clausola dichiarata vessatoria da una sentenza relativa ad un giudizio di cui non era stato parte, purché la legge interna gli fornisca mezzi per impugnare detta pronuncia e l’ammenda inflittagli per questa deroga. EU C 2016 851, C-156/15 10 NOVEMBRE 2016 GARANZIA BANCARIA PIGNORAMENTO DI SOMME SUL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE DEBITORE PROCEDURA D’INSOLVENZA PENDENTE. Campo di applicazione – Nozioni di garanzia finanziaria”, di obbligazioni finanziarie garantite” e di fornitura” di una garanzia finanziaria – Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza – Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia. La direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell’avvio di detta procedura o vi siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall’altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso. La pregiudiziale è originata dalla richieste di delucidazioni sollevate dal giudice di rinvio in una lite tra una banca svedese, che invocava detta clausola di garanzia finanziaria, inserita in contratti stilati anche dopo la procedura d’insolvenza contro la ditta cliente ed il curatore fallimentare, che considerava illecito che la banca avesse inglobato, in forza di detta postilla, le somme detenute sul c/c della ditta per coprire i costi di gestione sino alla dichiarazione d’insolvenza. I principi di diritto che regolano la fattispecie sono già stati dettati dalle EU C 2016 154 e 2015 479 nelle rassegne dell’11/3/16 e del 16/7/15. EU C 2016 769, C-231/15 13 OTTOBRE 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI CONFLITTI TRA OPERATORI TELEFONICI. Reti e servizi di comunicazione elettronica – Diritto di ricorso avverso una decisione adottata da un’ANR – Meccanismo di ricorso efficace – Mantenimento in vigore della stessa in attesa dell’esito del ricorso – Effetti nel tempo della decisione del giudice nazionale che pronuncia l’annullamento di tale della decisione – Possibilità di annullarla retroattivamente – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. L’art. 4 § .1 comma I, prima e terza frase e comma II Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro , in combinato disposto con l’art. 47 della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso presentato contro una decisione dell’ANR deve poterla annullare con effetto retroattivo, se considera che ciò è necessario per garantire un’effettiva tutela dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso. Principi di diritto già codificati dalle EU C 2013 342,2015 24 e 386, nella rassegna dell’11/6/15.Su questo tema si rinvia alla EU C 2016 780, C-424/15 per quanto attiene alla fusione di due o più ANR, ai poteri del nuovo organismo multisettoriale ed alla facoltà di ricorrere contro le decisioni di questo ultimo.