RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 891, C-454/14 24 NOVEMBRE 2016 TUTELA DEL LAVORO INSOLVENZA DEL DATORE PENSIONI POLITICA SOCIALE. Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro – Disposizioni relative alla sicurezza sociale – Portata – Misure necessarie alla tutela dei diritti maturati o in corso di maturazione dei lavoratori subordinati nell’ambito di un regime complementare di previdenza – Obbligo di prevedere un diritto di separazione dalla massa fallimentare dei contributi previdenziali non pagati – Insussistenza. L’art. 8 Direttiva 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non impone, in caso di insolvenza del datore di lavoro, che le ritenute sullo stipendio convertite in contributi previdenziali di un ex dipendente, ritenute che il suddetto datore di lavoro avrebbe dovuto versare su un conto pensione a beneficio di detto dipendente, siano escluse dalla massa fallimentare. È palese come i contributi da versare su un fondo pensionistico complementare rientrino nella nozione di diritti acquisiti prevista dall’art. 8 diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale . Si ricordi che la finalità di questa Direttiva, richiamata anche dall’art. 8, è quella di offrire una garanzia minima ai lavoratori, sì che sussiste un onere di adottare tutti i mezzi necessari per tutelarli, lasciando all’ampia discrezionalità degli Stati membri la scelta delle misure specifiche volte all’attuazione di questa finalità. Le trattenute salariali convertite in contributi pensionistici pacificamente sono un credito da lavoro e come tale iscrivibile nel passivo formatosi a seguito della procedura d’insolvenza aperta contro l’ex datore di lavoro EU C 2013 272 e 2007 56 . EU C 2016 890, C-442/14 23 NOVEMBRE 2016 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI SEGRETO INDUSTRIALE TUTELA DELL’AMBIENTE. Convenzione di Aarhus – Accesso del pubblico all’informazione – Nozione di informazioni sulle emissioni nell’ambiente” –Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Riservatezza – Tutela degli interessi industriali e commerciali. L’art. 4 § 2 Direttiva 2003/4/CE ,sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento riservato delle informazioni presentate nell’ambito di detto procedimento sulla base degli artt. 14 Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e 19 Direttiva 98/8/CE immissione sul mercato dei biocidi , o degli artt. 33 § . 4 e 63 Regolamento immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base di detta direttiva, esamini l’opposizione di detto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, la respinga in applicazione della norma in esame con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Deve, poi, essere intesa nel senso che rientra nella nozione di emissioni nell’ambiente ai sensi di tale disposizione il rilascio di prodotti o di sostanze, quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, nell’ambiente, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo rientrano nella nozione di informazioni sulle emissioni nell’ambiente ai sensi della suddetta disposizione le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle emissioni nell’ambiente di detti prodotti o sostanze, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione. Infine in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati alle Lett. A-D e F-H di questa norma devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Si rinvia a quanto già esplicato per la EU C 2015 686 nella rassegna del 16/10/15 ed alle EU C 2013 853 e 2011 525 che hanno codificato i principi sottesi alla fattispecie. Lo stesso tema è trattato anche dalla EU C 2016 889, C-673/13 P sempre del 23/11/16.