RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 800, C-611/14 26 OTTOBRE 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE PAY PER VIEW CONCORRENZA SLEALE. Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare – Prezzo dell’abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell’abbonamento, una tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni – Prezzo del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del forfait mensile – Azione ingannevole – Omissione ingannevole – Trasposizione di una disposizione di una direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge. Ai sensi dell’articolo 7 § § . 1 e 3 Direttiva 2005/29/CE pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, regolate anche dal Regolamento n. 2006/2004/CE per valutare se una pratica commerciale debba essere considerata un’omissione ingannevole si dovrà prendere in considerazione il contesto in cui essa s’inserisce, il mezzo di comunicazione usato per raggiungere il suo fine, le restrizioni spazio-temporali imposte dallo stesso e qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione del consumatore con altri mezzi, anche qualora tale requisito non risulti espressamente dal tenore letterale della normativa nazionale di cui trattasi. Suddividere il prezzo in più elementi, come nella fattispecie in cui il forfait mensile è ben evidenziato nella pubblicità, mentre quello semestrale è omesso od è stato nascosto, è una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 6 § .1 dà al consumatore l’impressione che il prezzo sia vantaggioso ed è un’omissione ingannevole ex articolo 7 § .1, sempre che in entrambi i casi ciò condizioni la volontà del consumatore spingendolo a fare una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe fatto, circostanze queste che saranno verificate dal giudice del rinvio alla luce di sopra citati criteri. Tuttavia, i vincoli temporali ai quali possono essere soggetti taluni mezzi di comunicazione, come gli spot pubblicitari televisivi, non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere ingannevole di una pratica commerciale ex articolo 6. Spetta al giudice nazionale vagliare tutto ciò e se ricorrono i suddetti elementi per ravvisare una pratica commerciale sleale, in quanto ingannevole. Infine l’articolo 7 § .4 contiene un elenco esaustivo delle informazioni rilevanti che devono comparire in un invito all’acquisto. Spetta al giudice nazionale valutare se il professionista interessato abbia assolto il suo obbligo di informazione tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto, ma anche del mezzo di comunicazione usato per pubblicizzarlo e delle informazioni supplementari eventualmente fornite da detto professionista. Fornire tutte queste informazioni non esclude che l’invito possa essere qualificato come pratica commerciale ingannevole ex artt. 6 § .1 o 7 § .2. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2004 584, 2011 299 e 2016 278 EU C 2016 804, C-195/15 26 OTTOBRE 2016 FALLIMENTO VENDITA COATTA PER MANCATO SALDO DEGLI ONERI FONDARI . Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Nozione di diritti reali dei terzi” – Onere pubblico che grava sui beni immobili e garantisce la percezione dell’imposta fondiaria. L’articolo 5 Regolamento CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che costituisce un diritto reale , ai sensi di tale articolo, una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l’immobile del debitore di imposte fondiarie è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale. L’immobile conteso, sito in Germania, appartiene ad una società francese il Comune ove è sito il bene vanta un credito fiscale per imposte fondiarie arretrate e non saldate. < < L’articolo 5 § .1 Regolamento n. 1346/2000, che dispone che l’apertura della procedura d’insolvenza non pregiudica il diritto reale di un creditore o di un terzo su beni di proprietà del debitore e che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la costituzione, la validità e la portata di un siffatto diritto reale devono essere determinate, di norma, in forza della legge del luogo in cui si trova il bene oggetto di detto diritto> > EU C 2016 412 e 2015 227 nella rassegna del 17/4/15 . Ergo questa norma, in deroga alla normativa generale sul foro di tali liti, sancisce l’applicazione della legge interna dello Stato in cui è sito il bene esecutato. Il diritto tedesco considera il credito fiscale un titolo valido per legittimare l’esecuzione forzata, poiché l’imposta fondiaria che grava su un bene è un onere pubblico ergo rientra nella nozione di diritti reali disciplinata dall’articolo 5. La massima in epigrafe discende da queste riflessioni.