RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 772,C-294/15 13 OTTOBRE 2016 DIVORZIO RICHIESTO DA UN TERZO POST MORTEM DI UNO DEI CONIUGI GIURISDIZIONE. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’ attore” – Portata. L’art. 1 § .1, lett. A , Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione dello stesso. L’art. 3 § .1, lett. A , quinto e sesto trattino, deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni. La richiesta di divorzio era stata avanzata dall’erede testamentaria della prima moglie, adducendo la nullità delle seconde nozze di un polacco contratte in Francia, essendo ancora valide ed esistenti le prime, accusandolo di bigamia. Nel diritto polacco, chiunque abbia un interesse giuridico può chiedere l’annullamento del matrimonio per il fatto che uno dei coniugi è ancora vincolato da un matrimonio precedente . Tra le materie regolate da queste norme è espressamente prevista l’azione di annullamento del matrimonio, senza fare distinzioni a seconda della data della sua proposizione rispetto al decesso di uno dei coniugi o dell’identità della persona autorizzata ad esperirla non vieta espressamente che un terzo possa azionarla per tutelare i propri interessi, come nella fattispecie. Ciò è conforme e proporzionato allo scopo perseguito da questo Regolamento. In ogni caso le regole sulla competenza di queste controversie, fissate dallo stesso, hanno lo scopo di favorire i coniugi EU C 2009 474, 2015 710 e 202 , perciò, come contestato dalla seconda moglie, il G.I. competente a risolvere la lite di cui al procedimento principale non sarà quello polacco, bensì quello francese luogo della residenza abituale dei coniugi e/o del convenuto . EU C 2016 763, C-185/15 12 OTTOBRE 2016 RICONVENZIONALE ARRICCHIMENTO INDEBITO BRUXELLES I NUOVA FATTISPECIE. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Nozione di domanda riconvenzionale”– Domanda fondata su un arricchimento indebito – Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata – Applicazione nel tempo. L’art. 6, punto 3, Regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale. Il procedimento principale da cui è scaturita questa pregiudiziale è un’azione di revisione d’ingiunzione volta a chiedere il saldo di canoni scaduti di un leasing finanziario e sul quale le parti avevano già raggiunto un accordo stragiudiziale. Il cliente, lamentando l’inadempimento della ditta ricorrente mancata consegna dell’oggetto , chiedeva in riconvenzionale che il debito fosse dichiarato nullo. La ditta ricorrente eccepiva la nullità della domanda per carenza dei presupposti e perché sorta non già dal contratto di leasing, ma da un’azione d’indebito arricchimento. La GCUE ha chiarito ogni dubbio come sopra esplicato, ribadendo la nozione di riconvenzionale stabilita da questa norma EU C 1995 239 essa riguarda, sostanzialmente, una domanda distinta volta alla condanna dell’attore, che può riferirsi, se del caso, ad una somma maggiore di quella pretesa dall’attore, e può essere mantenuta anche se la domanda attorea viene respinta. La domanda riconvenzionale deve quindi poter essere distinguibile dall’azione del ricorrente e dev’essere diretta a ottenere un provvedimento di condanna distinto. In circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, la domanda di restituzione del pagamento effettuato in esecuzione della decisione iniziale, prima che quest’ultima fosse stata annullata, costituisce una domanda autonoma del locatario del leasing, volta ad ottenere una condanna distinta del locatore a restituire quanto versatogli indebitamente. Una siffatta domanda non rappresenta pertanto un semplice mezzo di difesa contro un’istanza d’ingiunzione della controparte . Non vi è, infine, alcun dubbio che sia stato rispettato il secondo criterio richiesto dall’art. 6 nascere dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale . Non risultano, allo stato, precedenti analoghi a questo caso.