RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 748, C-218/15 6 OTTOBRE 2015 ITALIA FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE FAVOR REI. Cittadini italiani che hanno organizzato l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell’adesione della Romania all’UE – Effetto dell’adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell’Unione – Competenza della Corte. Gli artt. 6 TUE e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE Carta di Nizza devono essere interpretati nel senso che l’adesione di uno Stato all’Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato. La pregiudiziale era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Campobasso nell’ambito di un processo penale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina contro un gruppo d’imputati che, mediante la creazione di una società in Italia estensione fittizia di una società di diritto rumeno, avevano ottenuto, nel corso degli anni 2004 e 2005, dalla direzione provinciale del lavoro di Pescara Italia , talune autorizzazioni al lavoro e successivamente taluni permessi di soggiorno sul territorio italiano per 30 cittadini rumeni. Dette autorizzazioni sono state rilasciate sulla base dell’articolo 27 Lett. G. Dlgs. 286/1998, che consente l’ammissione temporanea, dietro richiesta del datore di lavoro e al di fuori delle quote di ingressi di lavoratori stranieri, di lavoratori impiegati alle dipendenze di imprese operanti in Italia . Il giudice di rinvio dubitava che il reato ex articolo 12 fosse ancora punibile dopo l’adesione della Romania all’UE nel 2007 questo dubbio, in realtà, era già stato fugato dalla S.C. che, nel 2008, era giunta alle medesime conclusioni della CGUE. Infatti indipendentemente dalla questione se il Dlgs 286/98 sia stato adottato al fine di trasporre nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni della direttiva 2002/90 e della decisione quadro 2002/946, i procedimenti penali volti a reprimere il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, come quelli oggetto del procedimento principale, mirano ad assicurarne l’attuazione. Ergo è questo il fine da perseguire e nulla osta alla condanna degli imputati anche per fatti intervenuti prima di detta adesione. Inoltre la CGUE rileva che l’applicazione della legge penale più favorevole comporta necessariamente una successione di leggi nel tempo e poggia sulla constatazione che il legislatore ha cambiato parere o in merito alla qualificazione penale dei fatti o in merito alla pena da applicare a un’infrazione il d.lgs. n. 286/98 non è stato riformato dopo la commissione dei contestati reati e l’unica modifica subita, per l’appunto, era l’adesione della Romania all’UE, che non ha alcuna rilevanza penale, essendo, perciò extra penale EU C 2016 84, 2014 2133 e 2013 105 . Non sono perciò invocabili nè la lesione del favor rei, né l’incertezza del diritto. In breve la suddetta infrazione non costituisce una situazione sorta prima di detta adesione, anzi all’epoca era già integralmente e definitivamente realizzata da queste riflessioni deriva la rassegnata massima. Si noti come anche la CEDU in data odierna si sia occupata dell’immigrazione e, nello specifico, della detenzione preventiva nei CIE degli stranieri in attesa di rimpatrio nel caso Richmond Yaw ed altri comma Italia ricomma 3342/11, 3391/11, 3408/11 et 3447/11 , ravvisando in ciò una violazione dell’articolo 5 Cedu diritto alla libertà ed alla sicurezza e condannando il nostro paese anche a versare a ciascun ricorrente €.6500 a titolo d’indennizzo del danno morale e complessivi €.10500 per le spese di lite ed oneri accessori. EU C 2016 740, C-576/15 5 OTTOBRE 2016 FISCO-IVA EVASIONE FISCALE IRREGOLARITÀ CONTABILI. Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Evasione fiscale – Irregolarità nella contabilità – Dissimulazione di cessioni e di entrate – Determinazione della base imponibile. Gli artt. 2 § . 1 Lett. A, 9 § .1, 14 § .1, 73 e 273 Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’IVA, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l’amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di evitare l’evasione. È relativo all’accertamento fiscale fatto dall’AGE bulgara contro la titolare di un negozio di alimentari e di altri generi era risultato che alcune ditte le avevano venduto prodotti alimentari e di tabaccheria, per i quali avevano emesso regolari fatture, che non erano state poi scaricate dalla ricorrente. L’AGE dedusse che queste merci erano state rivendute a terzi ignari perpetrando un’evasione fiscale. I principi sottesi alla fattispecie sono stati già codificati dalle EU C 2015 452, 201 e 2016 614 citata nella rassegna del 29/7/16 .