RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 717, C-110/15 22 SETTEMBRE 2016 ITALIA TUTELA DEL COPYRIRGHT EQUO COMPENSO COPIA PRIVATA. Proprietà intellettuale– Diritto d’autore e diritti connessi– Diritto esclusivo di riproduzione– Eccezioni e limitazioni–– Eccezione per copia privata– Equo compenso– Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo dell’equo compenso– Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all’utente finale. Il diritto dell’UE, in particolare l’articolo 5 § . 2 Lett. B Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti. Confermate le Conclusioni EU C 2016 326 annotate nel quotidiano del 6/5/16 cui si rinvia in toto. EU C 2016 719, C-223/15 22 SETTEMBRE 2016 TUTELA DEL COPYRIGHT MARCHIO EUROPEO CONTRAFFAZIONE LIMITE TERRITORIALE DEL DIVIETO. Marchio dell’UE– Carattere unitario– Constatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell’Unione– Portata territoriale del divieto di cui all’articolo 102 Regolamento CE 207/2009. Gli articolo 1 § . 2, 9 § .1 Lett. B e 102 § .1 Regolamento CE numero 207/2009, sul marchio dell’UE, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell’UE constati che l’uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’UE in una parte del territorio dell’UE, ma non in un’altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l’insieme del territorio dell’UE, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio di confusione. In base alla prassi costante della CGUE la constatazione dell’assenza di un rischio di confusione in una parte dell’UE può fondarsi unicamente su un esame di tutti i fattori rilevanti del caso di specie. La valutazione deve includere un confronto sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto, considerando soprattutto i loro elementi distintivi e dominanti. L’interpretazione secondo cui il divieto dell’uso di un segno che ingeneri un rischio di confusione con un marchio dell’UE si applica a tutto il suo territorio, ad eccezione dell’area per la quale è stata accerta l’assenza di tale rischio, non incide sul carattere unitario del marchio comunitario previsto all’articolo 1 § .2 Regolamento numero 207/2009, purché sia preservato il diritto del titolare di tale marchio di far vietare ogni uso che pregiudichi le funzioni ad esso proprie EU C 2016 467, 2015 420 e 2011 238 . Da queste riflessioni la massima in epigrafe.