RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II CASO PASCARI C.MOLDAVIA 30 AGOSTO 2016, RIC.25555/10 RCA RESPONSABILITÀ DEL TERZO CHE NON ERA PARTE PROCESSUALE EQUO PROCESSO. Le Corti interne potevano ascrivergli la colpa del sinistro, ma non processarlo senza avergli dato la possibilità di difendersi. È un autista di bus coinvolto in un sinistro dovuto ad una manovra azzardata di una vettura che aveva invaso la sua corsia di marcia, il cui conducente fu inizialmente indicato dalla polizia come responsabile. Quest’ultimo impugnò questa decisione in primo grado fu confermata, ma in appello si ascrisse la colpa al ricorrente per non aver rispettato le distanze di sicurezza dalla vettura di fronte e la polizia provvide alla sua incriminazione ed ad avviare un giudizio contro di lui. Orbene, non essendo stato parte di questo processo, non ha potuto appellare questa sentenza né impugnare la nuova decisione della polizia che gli muoveva accuse penalmente rilevanti. La CEDU evidenzia come il comportamento della polizia fosse stato corretto, perché doveva ottemperare ad una sentenza passata in giudicato, ma fosse errata la condotta delle Corti che non avevano coinvolto il ricorrente, negandogli il diritto di difesa e quindi all’equo processo. Per il resto è assiomatico che se è esclusa la responsabilità dell’autista di una delle vetture coinvolte, automaticamente questa ricada sull’altro conducente. Violato l’articolo 6 § .1 e tale vizio assorbe anche la deroga all’articolo 1 protocollo 1 Cedu. Entrambi invece sono stati violati nell’odierno caso Hunguest Zrt c. Ungheria malgrado il deposito milionario a garanzia di un’azione di rivendica non avesse prodotto interessi, per l’eccessiva durata del giudizio, fu costretta a saldarli in misura ben superiore all’indennizzo liquidato all’attrice. Si citino poi i casi Bauer c. Germania per la sua infermità mentale non comprese le indicazioni del giudice ed impugnò tardi la sua condanna , X ed Y c. Francia sono due brokers condannati per vendita allo scoperto di hedge found, malgrado la legge interna non prevedesse tali infrazioni e le relative sanzioni ed Upite c. Lettonia contestò l’imparzialità del collegio giudicante perché alcuni membri erano stati coinvolti, nelle more del suo giudizio innanzi alla S.C., in uno scandalo sulla corruzione della magistratura, ma poi risultarono estranei allo stesso unico caso in cui non sia stata ravvisata una deroga all’articolo 6 Cedu del 1/9/16. SEZ. II CASO MINDEK C. CROAZIA 30 AGOSTO 2016, RIC.6169/13 DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA PIGNORAMENTO CONFLITTO D’INTERESSI. Il rispetto delle leggi e della prassi interne non esonera le Corti dal vagliare anche le circostanze della lite. Fu condannato ad indennizzare il vicino che aveva diffamato accusandolo di furto la sua casa ed un frutteto . S’impegnò anche ad indennizzare le spese della fase esecutiva nel frattempo avviata dal vicino, poichè non aveva rispettato gli impegni presi circa il saldo dell’indennizzo. Il debito fu saldato a rate l’ultima al momento dell’aggiudicazione dell’immobile , ma non avendo refuso tali spese di lite, si procedette al pignoramento della casa che aveva in comunione legale con la moglie, che non fu mai convocata in giudizio, né sentita, sì che non ha potuto tutelare i suoi diritti ed interessi. Dopo un’asta deserta, la casa fu assegnata proprio al vicino, unico ad aver presentato un’offerta. Si aprì una procedura per ripartire il frutto di questa vendita tra il vicino e la moglie del ricorrente, tuttora pendente. Ricorse alla CEDU contestando l’illegalità della vendita, per conflitto d’interessi e per l’impossibilità di acquistare una nuova casa se detta ripartizione fosse stata favorevole al vicino, col rischio di rimanere senza un tetto. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu le Corti hanno applicato correttamente le norme e la prassi interne agendo coattivamente per il recupero delle spese di lite. Infatti nei procedimenti esecutivi si deve procedere senza indugio per tutelare gli interessi economici del creditore, ma ciò non può danneggiare gravemente il debitore. Se la scelta di agire e di aggiudicare il bene al vicino non era arbitraria, lo erano invece le circostanze in cui è avvenuta l’esecuzione forzata l’importo della parcella era stato comunicato dopo oltre un anno, rendendo impossibile al ricorrente il rapido pagamento, non si è tenuto conto degli interessi della moglie che non si è potuta tutelare, il debito risultava già saldato, salvo questo piccolo residuo e le condizioni per il passaggio di proprietà passaggio in giudicato dell’aggiudicazione e saldo del corrispettivo erano state rispettate con notevole ritardo. Tali decisioni, perciò, sono irrazionali e costituiscono un’illecita interferenza nella vita del ricorrente e della moglie le Corti avrebbero dovuto vagliare anche tali circostanze peculiari Zagrebačka banka d.d. c. Croazia del 12/12/13 .