RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 282, C-366/13 20 APRILE 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI BANCHE EMISSIONE DI TITOLI A RISCHIO CREDIT LINKED NOTES CLAUSOLA COMPROMISSORIA OPPONIBILITÀ A TERZI ITALIA. Nozione di decisioni incompatibili”– Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri– Condizioni della proroga di competenza– Clausola attributiva di competenza nel prospetto di emissione– Nozione di materia contrattuale”– Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale valido. L’articolo 23 Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma sancito da questa norma risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto la stessa, redatta dall’emittente di detti titoli, può essere opposta al terzo che li ha acquistati presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrata – circostanza che incombe al giudice nazionale verificare–, anzitutto, la sua validità nel rapporto tra l’emittente e tale intermediario finanziario, poi, che il suddetto terzo, sottoscrivendoli sul mercato secondario, è subentrato a detto intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola. Infine l’inserimento di questa clausola può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell’articolo 23, che permette di presumere il consenso di colui al quale essa viene opposta, purché sia in particolare dimostrato– circostanza che spetta al giudice nazionale verificare–, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.L’articolo 5, punto 1, Lett. A dev’essere interpretato nel senso che le azioni dirette a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto rientrano nella materia contrattuale , ai sensi di tale disposizione. Infine l’articolo 6 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d’incompatibilità, non è sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di questa norma. Pregiudiziale sollevata dalla S.C. nell’ambito di una lite tra una società d’intermediazione messa in liquidazione contro se stessa, la banca tedesca che aveva emesso l’OPA su questi titoli associandoli a quelli già emessi da un’altra società ed un intermediario inglese, nonché contro funzionari residenti in Italia. Non è però chiaro se la clausola compromissoria che delegava la giurisdizione delle liti alle Corti inglesi, contenuta nel prospetto di emissione consultabile sul sito della Borsa di Dublino , sia stata richiamata o riproposta nel contratto < < del mercato secondario> > tra intermediario e cliente o meno. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati enunciati dalle EU C 1999 142,2011 , 2012 445, 2013 62 e 2015 37 nella rassegna del 28/1/15 cui si rinvia. EU C 2016 285, C-558/14 21 APRILE 2016 IMMIGRAZIONE PERMESSO DI SOGGIORNO POLITICA SOCIALE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare– Risorse stabili, regolari e sufficienti– Normativa nazionale che consente una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga le proprie risorse– Compatibilità. L’articolo 7 § .1 Lett. C Direttiva 2003/86/CE diritto al ricongiungimento familiare deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data. Si precisi che la Direttiva non prevede espressamente la valutazione delle risorse dopo la presentazione dell’istanza di ricongiungimento, ma, per la CGUE, ciò non osta alla sua finalità né al diritto dell’UE l’immigrato deve dimostrare di avere < < sufficienti, stabili e regolari> > risorse al mantenimento di sé e della famiglia per non gravare sul sistema economico e previdenziale dello Stato ospitante EU C 2012 776 e 2015 453 nella rassegna del 10/7/15 .