RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 187 C-145 e 146/15 17 MARZO 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI TRASPORTO AEREO INDENNIZZO PER VOLO CANCELLATO. Compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo di più di tre ore di un volo – Articolo 16 – Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento – Competenza – Adozione di misure coercitive nei confronti del vettore aereo ai fini del versamento della compensazione dovuta ad un passeggero. L’art. 16 Regolamento CE n. 261/2004 compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato , che abroga il regolamento CEE n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’organismo designato da ciascuno Stato membro in forza del § .1 di tale articolo, investito del reclamo proposto individualmente da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versare a quest’ultimo la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 § . 1 non è tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti di tale vettore, volte ad imporgli di versare tale compensazione. La CGUE rileva che la nozione di < < reclamo> > comprende anche le singole segnalazioni di disservizi ed è, perciò, molto ampia al contrario di quella di < < sanzione> > < < designa qualsiasi misura adottata in risposta alle violazioni rilevate dall’organismo nell’esercizio della sorveglianza di carattere generale, e non la misura coercitiva amministrativa che deve essere adottata nel singolo caso. Di conseguenza, la Corte ritiene che l’organismo nazionale competente, in linea di principio, non sia tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti dei vettori aerei, volte ad imporre loro di versare le indennità previste dal regolamento n. 261/2004. Tuttavia, la Corte sottolinea che, tenuto conto degli obiettivi del regolamento, nonché del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell’attribuzione delle competenze che intendono assegnare agli organismi, gli Stati membri hanno la facoltà, al fine di ovviare ad una insufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei, di autorizzare l’organismo ad adottare misure che facciano seguito a reclami individuali> > EU C 2013 43 e 2011 652 . EU C 2016 172, 40/15 17 MARZO 2016 RCA IVA SU ATTIVITÀ CONNESSE A QUELLE ASSICURATIVE ESENZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI. Fisco Esenzione in materia di assicurazioni – Nozioni di operazioni di assicurazione” e di prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” – Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore. L’art. 135 § . 1 Lett. A Direttiva 2006/112/CE IVA dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione. La qualifica di mediatore e/o d’intermediario del soggetto passivo è data dal contenuto del contratto con una o più assicurazioni, per le quali procaccia clienti etc. e con i clienti cui viene liquidato il danno. In questi casi l’esenzione IVA è a tutela del consumatore onde evitare una doppia imposizione fiscale. Nella fattispecie la ricorrente svolgeva attività di raccolta di denunce ed indagine, perciò offriva alle assicurazioni perizie, raccolta prove e liquidazione del danno, la gestione delle procedure di rivalsa e dei reclami sulla liquidazione del sinistro ed altri servizi tecnico–amministrativi in assenza di contratti od altri vincoli giuridici ergo non può chiedere le esenzioni IVA EU C 2015 687,488 e 418 in rassegna del 26/6/15-, 2005 135 e 2003 161 . EU C 2016 173, C-99/15 17 MARZO 2016 TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE – LESIONE DELLA REPUTAZIONE-OPERA AUDIOVISIVA-NUOVA FATTISPECIE. Risarcimento danni – Importo – Danno morale – Metodo di fissazione. L’art. 13 § . 1 Direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b , del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al § .1 II comma Lett. A di detto articolo. Fattispecie relativa al ramo spagnolo di Mediaset ed ad un caso di lesione dell’immagine dell’autore dell’opera piratata in un documentario sulla prostituzione minorile a Cuba, girato con telecamere nascoste, sono stati inseriti diversi passaggi di un documentario del regista ricorrente sulle storie personali ed intime di sei persone trans ed omosessuali. Visto che questo indebito accostamento ledeva la sua immagine e la sua professionalità ha chiesto un risarcimento del danno morale per la violazione della sua proprietà intellettuale. Questa norma prevede che il titolare del diritto sia risarcito adeguatamente per ogni pregiudizio subito dalla violazione del copyright seppure non lo preveda o neghi espressamente, da questo lemma è agevole desumere che debba essere risarcita ogni voce di danno anche quello morale. Tesi che trova conferma dalla liquidazione di una somma forfettaria sulla base degli elementi indicati da detto articolo, purchè i diritti vantati non siano ipotetici EU C 2015 522 .