RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.IV CASO RUSU C.ROMANIA 8 MARZO 2016, RIC.25721/14 DIRITTO DI CRONACA DIFFAMAZIONE RETTIFICHE CHIESTE DALL’INTERESSATO LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. La sola rettifica dell’interessato non basta il cronista ritratti le notizie diffamatorie. È un cronista che pubblicò un articolo in cui accusava S.A. di furto con scasso. Pubblicò la lettera di rettifica del padre in cui si chiariva l’estraneità di S.A. perché all’epoca dei fatti era in Italia, ma non ritrattò l’articolo come richiesto fu perciò condannato per diffamazione indennizzo simbolico , seppure le notizie provenissero da fonti ufficiali polizia giudiziaria . La CEDU non ha ravvisato alcuna violazione dell’articolo 10 Cedu, ribadendo la correttezza dell’operato delle Corti interne c’è stato un equo bilanciamento degli interessi delle parti. Il cronista ha correttamente pubblicato, come imposto dalle leggi in materia e dall’etica professionale, la rettifica del padre sulle accuse al figlio, ma ciò non è bastato ad evitargli una giusta condanna. Se da un lato la notizia era tratta da fonti ufficiali e di pubblico interesse, dall’altro pubblicare la rettifica richiesta dall’interessato o da terzi nel suo interesse comporta una presa di coscienza del carattere diffamatorio delle precedenti asserzioni contenute nel pezzo contestato. Avrebbe dovuto, come richiesto, pubblicare una contestuale ritrattazione delle stesse, solo in questo modo la condanna sarebbe stata contraria all’articolo 10 Cedu Morice c. Francia [GC] . La decisione non è stata unanime e si notino le interessanti argomentazioni dei giudici della CEDU dissenzienti Pentakainen c. Finlandia [GC] . SEZ. I CASO MITYLINAIOS E KOSTAKIS C.GRECIA 3 DICEMBRE 2015, RIC.29389/11 OBBLIGHI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE POLITICA DELL’UE SULLA VITICOLURA CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI PRODOTTI. L’obbligo imposto ai viticoltori di Samos di riunirsi in una cooperativa vitivinicola viola la Cedu. Sono soci della EOSS, l’unione dei viticultori dell’Isola di Samos che raccoglie, trasforma, commercializza il Muschoudi, un vino moscato DOC, celebre in tutto il mondo. Ricorsero contro tale onere che limitava la loro libertà di associazione, non potendo produrre e vendere liberamente il loro vino, dovendo sottostare ai diktat della cooperativa tutti i ricorsi furono vani e le Corti interne rimarcarono come fossero liberi di coltivare le vigne, ma per il resto erano vincolati agli oneri sociali. La Commissione dell’UE, sulla stessa linea delle rivendicazioni dei ricorrenti, aveva inviato un accertamento preventivo ed un preavviso di sanzione perché ciò contrasta col Regolamento 1234/2007. La CEDU giudica che la legge interna greca costituisca la maggiore forma di restrizione della libertà negativa di associazione ex articolo 11 Cedu e che i fini legittimi da essa perseguiti tutela del vitigno e dei redditi dei viticultori potevano essere conseguiti con altri mezzi senza dover obbligare i coltivatori a detti oneri imposti dalla EOSS. Inoltre considera che il persistere del rifiuto ad analizzare i ricorsi dei due soci vada al di là di quanto necessario per ottenere un giusto equilibrio tra gli interessi confliggenti e costituisca un’interferenza sproporzionata ed illecita nella loro libertà d’associazione Raimondo c. Italia del 22/2/94, Chassagnou ed altri c. Francia [GC] del 1999 e Statileo c. Croazia del 10/7/14 .In breve non si può obbligare un imprenditore ad entrare ed a subordinare le proprie scelte a quelle della cooperativa perché limita anche la libertà d’impresa e d’investimento. SEZ.I CASO MEMLIAKA C. GRECIA 6 OTTOBRE, RIC.37991/12 DIRITTO ALLO STUDIO MIGRANTI ERRORE MEDICO-ESPULSIONE DA SCUOLA. Il ritardo con cui sono stati riammessi due minori, cui erroneamente era stata diagnosticata la lebbra, viola la Cedu. È un’intera famiglia di origine albanese che lamenta i ritardi con cui sono stati riammessi a scuola i figli 7 e 11 anni all’epoca dei fatti malgrado la diagnosi di lebbra fosse infondata. Infatti il padre a giugno 2011 si era recato in ospedale per diversi esami medici, dai quali era scaturita detta diagnosi risultata poi errata falso positivo . In realtà aveva il morbo di Hansen di cui è morto perché non adeguatamente curato. Ciò nonostante i figli, subito espulsi per profilassi, non sono stati riammessi immediatamente, ma dopo 3 mesi e molte insistenze da parte dei genitori. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 2 protocollo 1 diritto all’istruzione l’espulsione dei bimbi da scuola per evitare il rischio di contagio è un fine legittimo, ma i ritardi nell’istituire la commissione incaricata di vagliare la loro reintegrazione a scuola non sono proporzionati a tale fine. Questi ritardi hanno leso il loro diritto allo studio perché gli hanno impedito di seguire, per oltre 3 mesi, i corsi scolastici Carrella c. Italia del 9/9/14, Ali c. Regno Unito dell’11/1/11 e Varnava ed altri c. Turchia [GC] del 18/9/09 . Inserito nei factsheets Child’s rights. Si noti che un caso analogo si è verificato anche in Italia.