RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO PRADE comma GERMANIA 3 MARZO 2016, RIcomma 7215/10 AVVOCATO TITOLARE DI UNA ONLUS E-COMMERCE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE. Il legale deve rispettare le leggi sulla pirateria informatica lecita la perquisizione. Il caso riguarda l’ammissibilità delle prove acquisite durante un’indagine a seguito di una denuncia di un utente di un noto portale di vendite online che aveva acquistato merce contraffatta da un altro ricollegabile al c/c dell’associazione del ricorrente, avvocato presso una PA e fondatore della stessa. I ricorsi anche alla Consulta per l’annullamento della condanna furono vani. Un processo è equo quando sono bilanciati gli interessi del privato con altri criteri interesse pubblico sull’inchiesta, gravità del reato, proporzionalità della pena etc. .Essi sono ravvisabili nel nostro caso l’avvocato accusato di pirateria informatica ha potuto esercitare le sue garanzie processuali, alcune prove erano state escluse dalle Corti interne e le stesse erano state acquisite tramite un lecito mandato Jalloh c. Germania [GC] del 2006 e Layijov c. Azberbaijan del 10/4/14 Mudur Duman c. Turchia del 6/10/15 ravvisa in caso analogo una deroga all’articolo 10 Cedu . SEZZ.IV e III CASI PERAK comma SLOVENIA E ARLEWIN comma SVEZIA 1 MARZO 2016, RICC.37903/09 e 22302/10 DIFFAMAZIONE OPPOSIZIONE PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA ONERE DI SOLLEVARE UNA PREGIUDIZIALE PRESSO LA CGUE BRUXELLES I. Non si può negare la difesa dell’onore delle parti né di sollevare una pregiudiziale presso la CGUE. In entrambi è stato impedito dalla S.comma di ottenere un risarcimento per la diffamazione subita nel primo è stato accolto l’appello per la tardività dell’azione senza dargli la possibilità di difendersi nell’altro la S.comma ha rifiutato di sollevare la pregiudiziale circa l’applicabilità di Bruxelles I Direttiva 44/2001/CE e quindi di riconoscere la giurisdizione in un caso di diffamazione a mezzo televisione relativa ad un programma prodotto e condotto da svedesi, ma trasmesso via satellite dall’Inghilterra. In entrambi c’è stata una violazione dell’equo processo pur non essendoci un diritto a perseguire e condannare un terzo, ci sono diritti all’esercizio delle azioni a difesa dei propri diritti fondamentali, quali quelli alla tutela dell’onore, dell’immagine e della dignità ed al contraddittorio, palesemente negati nelle fattispecie. I codici interni di procedura fissano regole cui le parti e soprattutto le Corti devono attenersi per la buona amministrazione della giustizia e la certezza del diritto nella prima ipotesi la S.comma ha commesso un errore marchiano che ha comportato una lesione della reputazione del ricorrente ed un diniego ai diritti della difesa dato che non ha avuto mezzi per opporsi ai gravami, né, come era obbligo, è stato correttamente informato sugli stessi Helmers c. Svezia del 29/10/91, Bochan c. Ucraina numero 2 [GC] nella rassegna del 6/2/15 . Nell’altro la materia era regolata da Bruxelles I e dalla Direttiva 2010/13/UE sui Media audiovisivi e dalla Direttiva 89/552/CEE sulla televisione senza frontiere dalle quali emerge che la giurisdizione spetta anche al paese col più stretto grado di connessione con l’evento che ha generato il danno, perciò è pacifica la giurisdizione della Svezia. I giudici non solo in questi casi hanno l’onere di sollevare la pregiudiziale, ma avrebbero potuto risolvere autonomamente la questione applicando le leggi dell’UE e facendo ricorso alla ricca prassi in materia EU C 1997 344, C-34-36/95 sulla divisione svedese di una nota casa editrice italiana . Infine rileva un’ulteriore deroga a queste norme, dato che pur essendo la TV un mezzo di comunicazione costituzionalmente tutelato, la Svezia non ha ancora adottato norme di regolamentazione sui prodotti audiovisivi e per risarcire le vittime. Il ricorrente è stato privato dell’accesso alla giustizia, come nell’altro caso, non potendo presentare reclami e tutelare i propri interessi McFarlane c. Irlanda [GC] del 10/9/10 ed Eriksson c. Svezia del 12/4/12 . Assorbite le violazioni degli artt. 8 e 13 Cedu.Questo caso è inserito nei factsheets alle voci Case-law concerning the European Union e Protection of reputationumero SEZ. II CASO MILENKOVIC comma SERBIA 1 MARZO 2016, RIC.50124/13 NE BIS IN IDEM CONDANNA IN PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PENALI AMNISTIA. L’amnistia non cancella la violazione del ne bis in idem. A seguito di una violenta lite con un uomo che aveva insultato i suoi figli subì nel 2006 un’ammenda a seguito di una procedura contravvenzionale amministrativa per ingiurie e per aver violato la pace e l’ordine pubblici nel 2011 fu condannato penalmente procedura delittuosa per lesioni personali per gli stessi eventi. Nel 2012 ebbe l’amnistia e impugnò le condanne per la violazione del ne bis in idem inutilmente anche presso la Consulta, malgrado l’avesse riconosciuto in un caso analogo. La stessa fattispecie era punita sia con una procedura amministrativa che penale e la seconda condanna è avvenuta dopo che la prima era passata in giudicato, perciò è palese la deroga all’articolo 4 protocollo 7 Cedu Moinescu c. Romania del 15/9/15 in cui si ravvisa anche una deroga all’articolo 6 § .1. per la mancata visione delle prove . I criteri per riconoscere il ne bis in idem e la relativa normativa di riferimento sono stati fissati nei casi Engel c. Olanda dell’8/6/76 e Zolotukhin Sergey c. Russia [GC] del 2009.È irrilevante l’avvenuta amnistia della pena.