RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO DOMAZYAN comma ARMENIA 25 FEBBRAIO 2016, RIC.22558/07 PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELLA NOMINA DEL LEGALE – CONSEGUENZE PROCESSUALI RIFIUTO DI ACCOGLIERE UNA RICONVENZIONALE. Le Corti devono contestare e documentare espressamente i vizi del mandato alle liti. Fu rigettata la sua domanda riconvenzionale, in ogni grado di giudizio, contro l’annullamento del certificato di proprietà di alcuni immobili in base all’accordo raggiunto col sindaco l’anno precedente. Il rifiuto si basa su una presunta deroga alla leggi processuali interne sulla nomina del legale. Violato l’articolo 6 § .1. Il diniego della riconvenzionale e quindi dei diritti processuali della ricorrente si basa sulla mancata autentica del notaio della procura rilasciata all’avvocato, dato che lei risiede all’estero. Le Corti devono sempre esplicitare e documentare i vizi opposti alle parti, cosa che non hanno fatto nella fattispecie, anzi hanno irrimediabilmente compromesso l’essenza stessa del diritto di accesso alla giustizia, una delle principali componenti dell’equo processo Stanev c. Bulgaria [GC] del 2012 e Nowinsky c. Polonia del 20/10/09 . Le autorità hanno fallito nel vigilare sulla tutela delle sue guarentigie processuali, tanto più che recenti leggi prevedevano forme alternative all’autentica del notaio ormai desueta in quel paese la procura è valida purché sia in forma scritta. Si noti che è stata ravvisata una violazione dell’equo processo anche nel caso Navalnyy ed Ofitserov c. Russia del 23/2/16 sull’ingiusta detenzione del noto blogger anti Putin. SEZ. V CASO SOCIETÈ DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION comma FRANCIA 25 FEBBRAIO 2016, RIC.4683/11 PUBBLICAZIONI DI FOTO CHOC DELLA VITTIMA DI UN CRIMINE TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA DIGNITÀ UMANA LIBERTÀ DI STAMPA. La stampa non può pubblicare immagini choc che ledono la privacy e la dignità della persona ritratta e/o della sua famiglia. È una società di diritto francese ed editrice di una rivista in cui furono pubblicate, in un lungo editoriale, alcune foto choc della vittima di un sequestro, tra cui una inviata alla famiglia assieme alla richiesta di riscatto dalla quale si evincevano chiaramente le atroci sevizie subite. La famiglia ottenne la condanna dell’editore al ritiro di tutte le copie da ogni punto di vendita, poi sostituito, in appello, < < dall’oscuramento> > di tutte le foto contestate ed ad un ricco risarcimento. Inserito nei factsheets Rigth to protection of one’s image. La scelta operata è stata corretta, in quanto non costituisce una censura della stampa od un ritiro dell’articolo. Infatti le foto non avevano alcuna rilevanza per il pubblico dibattito e lo Stato ha correttamente tutelato la privacy della famiglia madre e sorella irrimediabilmente lesa il rispetto dell’immagine, della dignità e dell’onore di una persona costituiscono giusti limiti alla libertà d’espressione ed al diritto di cronaca Couderc e Hachette Filipacchi Associes c. Francia [GC] nella rassegna del 13/11/15 . Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dell’articolo 10 Cedu. SEZ.II CASO CIVEK comma TURCHIA 23 FEBBRAIO 2016, RIcomma 55354/11 VIOLENZA DOMESTICA STALKING FEMMINICIDIO. Lo Stato deve proteggere chi denuncia minacce di morte e violenze. Caso perfettamente sovrapponibile col nostro diritto una donna è stata vittima per anni di violenze e minacce di morte dal marito che ha subito solo avvertimenti, detenzioni provvisorie e quasi immediati rilasci. Fu condannato all’ergastolo solo dopo aver ucciso con 22 colpi di pistola la moglie e madre dei suoi tre figli che sono ricorsi alla CEDU. Inserito nei factsheets Domestic violence. Per la CEDU lo Stato ha violato l’articolo 2 Cedu, perché non ha adottato alcuna misura atta a tutelare la vita della donna, malgrado le ripetute, documentate e serie minacce. Questi doveri trovano fondamento anche nella Convenzione d’Istanbul del 2011 Opuz c. Turchia del 2009, Rohlena c. Repubblica Ceca [GC] nella rassegna del 30/1/15 . SEZ. II CASO PAJIC comma CROAZIA 23 FEBBRAIO 2016, RIC.68453/13 UNIONI CIVILI RIFIUTO DI UN RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. Tutte le coppie abbiano stesi diritti sì al permesso di soggiorno al partner gay. Bosniaco convivente con un croato gli è stato rifiutato il permesso di soggiorno, per un ricongiungimento familiare, perché può essere concesso solo ai coniugi od ai conviventi eterosessuali. Nei factsheets Sexual orientation. La Cedu ha ravvisato una violazione degli artt. 8 e 14 Cedu, perché questa discriminazione non ha alcun fondamento giuridico, né corrisponde a fini legittimi da perseguire. Ognuno è libero di scegliere come vivere e lo stato deve assicurare le stesse tutele ad ogni scelta dovrà consentire il ricongiungimento come per le coppie etero Oliari c. Italia nel quotidiano del 21/7/15 . Sempre sulle discriminazioni e la tutela dei dati sensibili si segnala anche il caso YY c. Russia del 23/2/16 in cui si condanna lo scambio di dati medici tra PA, nell’ambito di una causa di malpratice, senza il consenso del titolare/ricorrente.Si noti che la stessa violazione è stata riconosciuta anche nel caso Cam c. Turchia del 23/2/16 in cui è stato impedito ad disabile cieco di iscriversi al conservatorio inserito nei factsheets alle voci Children’s rigts e Person with disabilities and ECHR.