RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 30 21 GENNAIO 2015 POLITICA SOCIALE PENSIONI LAVORATORI MIGRANTI. Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Prestazioni di vecchiaia – Differenza di trattamento in ragione dell’età – Dipendenti pubblici di uno Stato membro di età inferiore a 45 anni che si spostano da tale Stato membro per esercitare un’attività lavorativa in un altro Stato membro o presso un’istituzione dell’Unione europea. La Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE nonché dell’articolo 4 § . 3, TUE, non avendo eliminato, con effetto retroattivo a decorrere dal 1º maggio 2004, il criterio relativo all’età contenuto nell’articolo 27 della legge 97 I /1997 sulle pensioni, che dissuade i lavoratori dal lasciare il proprio Stato membro d’origine per svolgere un’attività lavorativa in un altro Stato membro o presso un’istituzione dell’Unione europea o un’altra organizzazione internazionale, e da cui consegue una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti, inclusi coloro che svolgono la propria attività lavorativa presso le istituzioni dell’Unione europea o un’altra organizzazione internazionale, da una parte, e i dipendenti pubblici che hanno esercitato la loro attività a Cipro, dall’altra. La Repubblica di Cipro è condannata alle spese. Infatti secondo questa normativa un lavoratore cipriota di 45 anni che lasciava il paese ed suo impiego per uno nuovo presso un privato od un ente pubblico in altro Stato o presso l’UE stessa perdeva tutti i diritti pensionistici, percependo solo una somma forfettaria. Ciò, tuttavia, non si verificava circa i dipendenti pubblici che continuavano ad esercitare un’attività lavorativa a Cipro o si trasferivano presso altro ente interno od erano assunti da un organismo di diritto pubblico cipriota. Palese la discriminazione EU 2013 677, 683, 239, 249, 2008 178 e 2006 123 . Deroghe a questi principi generali sono ammesse, purchè dimostrate compiutamente caso per caso, solo per motivi economici per conseguire fini di interesse generale, non ravvisabili nella fattispecie. EU C 2015 561,C-20/13 9 SETTEMBRE 2015 RETRIBUZIONE DEI GIUDICI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Discriminazione diretta basata sull’età – Stipendio di base dei giudici – Regime transitorio – Nuovo inquadramento e successivo avanzamento di carriera – Perpetuazione della disparità di trattamento – Giustificazioni. Questa tematica rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro articolo 3 . Gli artt. 2 e 6 § .1 non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici, già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa, prevedendo che il livello retributivo, in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati, sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del giudice, nei limiti in cui la disparità di trattamento originata da questa normativa può essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei diritti acquisiti. Non osta nemmeno con la previsione che i loro scatti retributivi siano più rapidi rispetto ai colleghi più giovani. In tali circostanze il diritto dell’UE non obbliga a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva. Esso non osta a una norma nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda l’obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale e se i ricorrono i presupposti, anche dettati dalla giurisprudenza interna costante, per un’azione di responsabilità contro lo Stato. I principi su cui si fonda questa decisione sono già stati codificati dalla EU C 2014 2005.