RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I CASO SAFARYAN C. ARMENIA 21 GENNAIO 2016, RIC.576/06 DIVISIONE DEI BENI IN VITA-DONAZIONE A FAVORE DEI FIGLI-ESPROPRIAZIONE-MANCATO ACCATASTAMENTO DEL BENE DONATO. Lo Stato non può impedire alla madre di donare i beni ai figli anche in presenza di vincoli espropriativi. Voleva anticipare la successione ereditaria, donando i propri beni ai figli, ma non fu possibile perché gli fu negata la registrazione dell’atto di proprietà di un villino dal catasto risultava su una zona soggetta ad espropriazione e perciò, come ritenne la S.C. abusiva in prime cure le sue ragioni furono accolte . C’è stata un’illecita interferenza dello Stato nel rifiutare questa trascrizione e quindi convalidare la divisione dei beni le norme, su cui si basa il diniego, non hanno come scopo controllare l’uso che il proprietario vuole fare di un dato bene. In questi casi non c’è stata una privazione della proprietà, bensì una forte limitazione del godimento la fattispecie è regolata, perciò dall’articolo protocollo 1 .1 Cedu. Questa violazione assorbe anche quella dell’art. 8 .1 Iatridis c. Grecia [GC] del 1999 e Broniowski c. Polonia [GC] del 2004 . SEZ.I CASI GHUYUMCHYAM E TOVMASYAN C. ARMENIA 21 GENNAIO 2016, RICC.53862/07 e 11578/08 GRATUITO PATROCINIO PRESSO LA CASSAZIONE-CASSAZIONISTA-RIFIUTO-EQUO PROCESSO-AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI. Viola l’equo processo imporre che i ricorsi in Cassazione siano presentati da avvocati con speciali abilitazioni ed escludere il gratuito patrocinio. Membri di una stessa famiglia genitori, figlio e nuora non hanno potuto ottenere il risarcimento da fatto illecito false accuse di tangenti e perdita di un’attività familiare e relativi alla tutela immobiliare compravendita di un immobile, non consegnato per il fallimento del costruttore , perché, malgrado le loro ragioni fossero state parzialmente accolte nei precedenti gradi, non si potevano permettere un cassazionista e la legge non prevede, in questi casi, il gratuito patrocinio. Lo Stato deve adottare %& lt %& lt gli civili= diritti= ed= i= obblighi= & gt & gt per accedere alla giustizia, diritto non assoluto e soggetto, in rari e tassativi casi, a restrizioni ex lege deve bilanciare i mezzi con gli scopi perseguiti, sì da non ledere le garanzie processuali ex art. 6 .1. in relazione anche alle peculiarità del procedimento. Nelle fattispecie i motivi di irricevibilità assistenza da parte di un cassazionista e mancata previsione del gratuito patrocinio hanno avuto un effetto dissuasivo nel tutelare i propri interessi in giudizio, influendo negativamente sui diritti economici e di proprietà ex art. 1 protocollo 1 sono limiti sproporzionati al fine conseguito dall’accesso alla giustizia Shamoyan c. Armeina del 7/7/15 e Stanev c. Bulgaria [GC] del 2012 . La carenza di deroghe all’art. 8 ha assorbito anche le censure sulle violazioni dell’equo processo nel caso G.B. c. Lituania del 19/1/16 sui contrasti sull’affidamento dei figli di una coppia mista e sulle misure adottate dalle autorità interne per il loro rimpatrio per i principi di diritto del caso si rinvia al commento a Stasik c. Polonia nella rassegna del 9/10/15 ed a Jucius e Juciuviene c. Lituania del 25/11/08. SEZ. II CASO KALDA C.ESTONIA 19 GENNAIO 2015, RIC.17429/10 LIBERTÀ D’ESPRESSIONEDIVIETO DI ACCESSO AD INTERNET PER UN DETENUTO. Non si può negare l’accesso ad internet per fini difensivi viola il diritto ad essere informato e la libertà di opinione. Un ergastolano chiedeva di accedere a siti istituzionali CEDU, Parlamento e giustizia amministrativa estoni per la ricerca della giurisprudenza per le numerose azioni legali intraprese contro il sistema penitenziario interno, ma gli fu negato per ragioni di sicurezza per timore che scambiasse %& lt %& lt pizzini& gt & gt con altri delinquenti ed economiche costi della sorveglianza durante la navigazione in rete . Inserito nei factsheets alla voce New technologies. Violato l’articolo Cedu è un’illecita ed arbitraria limitazione del diritto d’informazione e della libertà d’opinione Guerra ed altri c. Italia del 19/2/98 e Delfi c. Estonia [GC] nel quotidiano del 16/6/15 .Con un’ottima ricostruzione del quadro normativo a livello internazionale sull’esecuzione della pena e la rimozione delle barriere Regole adottate dal Consiglio dei ministri del COE nel 2006 e nel 2003 e sulle libertà di comunicazione e di acceso ad internet Raccomandazione 6/14 e relazione del Consiglio dei diritti umani del 16/5/11 A/HRC/17/27 , considerate diritti fondamentali, ribadisce che è possibile limitare l’accesso alla rete per fini legittimi non ravvisabili, però, nella fattispecie. Infatti i siti erano gestiti da organi internazionali e dallo Stato, escludendo rischi per la sicurezza e l’Estonia aveva già adottato misure per vigilare il web tramite l’uso di pc speciali, sotto la sorveglianza dei secondini ed accollandosene i costi. Nel deposito settimanale la CEDU, oltre al caso Gormus ed altri c. Turchia, nel quotidiano del 20/1/16, ha affrontato altre ipotesi di deroga all’articolo Cedu licenziamento per diffamazione a mezzo stampa del rettore/datore, diffamazione a mezzo di reportage e di un libro nei casi Aurelian Oprea c. Romania, De Carolis e France Television c. Francia inserito nei factsheets Protection of reputation e Siredzhuk c. Ucraina i principi di diritto sottesi a queste fattispecie sono già stati analizzati nelle rassegne del 8/1/16, 23/12 ,25/9 e 10/7/15.